L’importanza e la complessità dell’istituto dell’appalto ha sempre destato massima attenzione per gli operatori del settore agricolo. Nel nostro territorio questa pratica ha trovato vasta applicazione a partire dagli anni 2000, facilitata dall’orientamento monocolturale delle aziende unitamente alla necessità di effettuare operazioni agronomiche in precisi momenti, soprattutto per chi ha scelto la coltivazione in biologico.
Le molteplici parti in causa possono determinare importanti complicazioni, ed effetti, in caso di errato utilizzo o non conformità delle previste prescrizioni.
La normativa non facilità questa pedissequa applicazione ed in taluni casi, se non in molti, siffatta soluzione diviene l’unica percorribile per far fronte, in tempi ristretti ma congrui, alle necessità aziendali.
Come detto la mono coltura è l’esigenza, quasi maniacale, d’intervenire in precisi tempi impone e richiede dinamiche risposte d’intervento che mal si conciliano con le caratteristiche e l’organizzazione del lavoro subordinato.
L’allegata Pdl, n 3386, contiene alcune interessanti soluzioni spinte e patrocinate dalla scrivente che permetterebbero un ottimale utilizzo dello strumento mantenendo, al contempo, la tutela dei lavoratori rafforzata dalla diretta partecipazione delle rappresentanza sindacali..
L’iniziativa della Regione Toscana e le “intese” contenute nei contratti provinciali di Siena evidenziano la fattibilità di questa equilibrata soluzione.
Ci siamo confrontati sull’argomento il 27 giugno, con la rubrica “Nel campo dell’attualità”.
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Sono intervenuti oltre alla prima firmataria della Pdl, On.le Maria Cristina Caretta Commissione Agricoltura, il Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Roberto Scalacci, il Segretario Nazionale Uila – Uil, Stefano Mantegazza e l’Avv. Marco Giuri, Esperto di diritto Vitivinicolo.
Per una ottimale consultazione vi proponiamo:
Delibera_n.1397_del_27-12-2021-Allegato-A
Delibera_n.1396_del_27-12-2021
Delibera_n.1397_del_27-12-2021
leg.18.pdl.camera.3386.18PDL0171630(2)
Articolo 20 bis Lavoro in appalto