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CCNL operai agricoli e florovivaisti. Verbale di accordo di rinnovo del 23 maggio 2022. Circolare esplicativa

Giu 29, 2022 | Novità

In riferimento alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti siglato nella tarda serata del 23 maggio 2022, di seguito si forniscono chiarimenti sulle novità introdotte.

Prima di entrare nel merito delle modifiche previste in sede di rinnovo, vale la pena sottolineare come la decisione di addivenire alla chiusura del contratto collettivo in tempi piuttosto celeri (a meno di 5 mesi dalla scadenza contrattuale) sia stata oggetto di approfondito dibattito all’interno di Confagricoltura nella consapevolezza della delicatezza del momento e delle oggettive difficoltà che stanno affrontando gli imprenditori agricoli, da diversi mesi alle prese con sensibili aumenti dei costi di produzione e rilevanti difficoltà d’approvvigionamento delle materie prime indispensabili all’attività produttiva (sementi, fertilizzanti, etc.), nonché delle conseguenze negative dell’emergenza Covid e di alcune crisi settoriali. Era però forte anche il timore che prolungando ulteriormente la trattativa – in presenza di una inflazione galoppante e di uno scenario politico ed economico internazionale tutt’altro che rassicurante – sarebbero potute insorgere ulteriori difficoltà nella gestione del negoziato che avrebbero potuto rendere estremamente difficile riuscire a chiudere il contratto con valori economici sostenibili per le imprese. Altro motivo che ha indotto la Confederazione (e le altre Parti) a chiudere il contratto collettivo è stato quello di cercare di fornire ulteriore dimostrazione della capacità delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole di definire in maniera autonoma, e senza nessun intervento esterno, retribuzioni adeguate per i lavoratori del settore agricolo. Si è infatti recentemente rianimato il dibattito politico nel nostro Paese, anche sull’onda delle decisioni prese a Bruxelles, sulla necessità di introdurre per legge un salario minimo in Italia.

Peraltro l’aumento riconosciuto in sede di rinnovo (4,7 per cento in tre tranches) si è rivelato sensibilmente meno elevato dell’indicatore inflattivo di riferimento per i rinnovi contrattuali (IPCA al netto dei beni energetici importati), pubblicato due settimane dopo la chiusura del contratto, che è risultato pari al 7,3 per cento nel biennio di riferimento (2022/2023).

Ciò premesso, vediamo in sintesi le novità più rilevanti apportate in sede di rinnovo contrattuale.

Assetti contrattuali (artt. 2 e 3)

L’accordo conferma gli attuali assetti della contrattazione collettiva agricola, fortemente decentrati, nonostante il tentativo da parte dei Sindacati di rimetterli in discussione in ragione dei ritardi con i quali sono stati rinnovati i contratti provinciali di lavoro nell’ultima (e anche nella penultima) tornata contrattuale. L’unica modifica che abbiamo concordato consiste in realtà in una mera precisazione circa la decorrenza che devono avere gli aumenti economici definiti a livello provinciale. È stato infatti previsto che “gli effetti economici definiti dai contratti provinciali dovranno avere decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento”. In altri termini i contratti provinciali dovranno fissare la decorrenza degli aumenti necessariamente all’interno del biennio di riferimento.

Da sottolineare che sono invece state respinte le richieste sindacali di aprire a forme di contrattazione aziendale sia pure limitatamente alle imprese plurilocalizzate.

Sistema di bilateralità (artt. 7, 8 e 9)

Sono stati ampliati i compiti dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), con l’intento di favorire l’integrazione tra scuola e lavoro, attraverso specifici programmi formativi sperimentali e lo sviluppo di forme di collaborazione tra aziende agricole, organizzazioni sindacali e datoriali, Università e/o scuole secondarie di 2° grado, ITS (Istituti Tecnici Superiori), al fine di venire incontro all’esigenza delle imprese di reperire personale altamente specializzato, anche sull’uso delle nuove tecnologie, sempre più diffuse in agricoltura.

Le Parti sono intervenute anche sulla bilateralità provinciale, convenendo sulla necessità di:

  • avviare un’attività di monitoraggio, anche attraverso l’EBAN, sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione delle Casse extra legem, al fine di verificare l’effettivo ampliamento dei compiti affidati alle predette Casse, e la loro evoluzione in Enti Bilaterali Agricoli Territoriali;
  • completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali entro il 31 dicembre 2022.

Sempre con riferimento alla bilateralità territoriale le Parti si sono impegnate a costituire gli Osservatori regionali, ove non ancora presenti, entro il 31 dicembre 2022.

Convenzioni/Programmi di assunzione (art. 28)

È stato profondamente rinnovato un istituto contrattuale che era ormai largamente inutilizzato (salvo in pochissime province) come le “convenzioni”.

Il rilancio di questo strumento deriva dalla necessità, sempre più pressante, di stabilizzare e fidelizzare l’occupazione in agricoltura anche al fine di alleviare le difficoltà che le aziende incontrano nel reperire manodopera, evitando al contempo il rischio che i lavoratori agricoli possano essere spinti ad emigrare verso altri settori produttivi.

In sostanza le aziende potranno (su base volontaria) definire programmi di assunzione, da depositare presso l’EBAT, contenenti:

  • i nominativi dei lavoratori assunti nell’anno precedente;
  • il numero di giornate di lavoro svolte da ciascun lavoratore;
  • l’impegno ad assumere gli stessi lavoratori anche nell’anno successivo.

In tal modo il lavoratore ha la garanzia di essere riassunto anche l’anno successivo e l’azienda potrà contare, con continuità, sulla sua collaborazione.

L’adesione ai programmi di assunzione, oltre a garantire la fidelizzazione del lavoratore, consentirà anche di usufruire di una serie di incentivi e agevolazioni previsti dal sistema di bilateralità nazionale e dai contratti provinciali di lavoro, a partire dall’accesso prioritario ai finanziamenti per l’erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza.

Altra novità di rilievo è rappresentata dalla possibilità, demandata ai contratti provinciali, di prevedere forme flessibili di inquadramento contrattuale e retributivo per il personale assunto tramite convenzioni che è chiamato a svolgere, nell’arco del periodo di riferimento, una pluralità di mansioni corrispondenti a livelli professionali differenti.

I contratti provinciali dovranno inoltre definire gli aspetti operativi e procedurali per il deposito dei programmi di assunzione.

La norma infine prevede che restano salve le convenzioni in essere sulla base delle discipline provinciali già esistenti.

Appalti (art. 30)

Non abbiamo ritenuto accettabile la proposta dei sindacati di indicare nella comunicazione da inviare all’EBAT una serie di informazioni dettagliate, come la ragione sociale delle parti contraenti, il luogo, il periodo e la tipologia di lavorazione, il numero dei lavoratori e il loro inquadramento, l’orario di lavoro e il contratto collettivo applicato. Si tratta infatti di informazioni eccessivamente dettagliate e particolarmente delicate (alcune delle quali coperte anche dal diritto alla riservatezza) che se utilizzate in modo non corretto potrebbero creare problemi all’impresa committente.

Peraltro la materia era già stata demandata alla contrattazione provinciale ed è quindi quella la sede nella quale questi argomenti debbono essere trattati.

Abbiamo invece ritenuto di convenire sull’opportunità di impegnarci a sottoscrivere uno specifico Avviso comune entro il 31 dicembre 2022 finalizzato a trovare soluzioni da proporre agli organi competenti che rendano più trasparenti le forme di esternalizzazione in agricoltura, offrendo maggiori tutele ai lavoratori coinvolti negli appalti e, soprattutto, fornendo idonee garanzie alle imprese agricole committenti, oggi eccessivamente esposte al rischio di contestazioni e sanzioni.

Anche se non sarà semplice trovare un punto di equilibrio tra gli interessi, in parte contrapposti, tra le organizzazioni datoriali e sindacali, abbiamo comunque ritenuto utile provare a confrontarci sul tema, anche in ragione del fatto che le esternalizzazioni in agricoltura stanno divenendo sempre più diffuse.

A tal proposito si è ritenuto opportuno rimarcare congiuntamente che “l’assunzione diretta del personale da parte delle imprese agricole rappresenti la forma più idonea per soddisfare le esigenze lavorative aziendali”.

Classificazione (art. 31)

È stata aggiornata la classificazione degli operai florovivaisti che, come noto, è definita, almeno di regola, a livello nazionale.

Sull’argomento, considerata la delicatezza dello stesso, è stato effettuato un confronto preventivo con la Federazione Nazionale di Prodotto dei Florovivaisti e con Assoverde.

A parte alcuni aggiustamenti meramente formali finalizzati ad aggiornare la definizione di alcuni profili professionali, meritano di essere segnalate due importanti novità.

In primo luogo, è’ stata declinato in modo più articolato il profilo professionale del giardiniere, a seconda del livello di professionalità, in analogia con quanto già previsto dall’Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai (allegato al contratto).

In tal modo le imprese florovivaistiche hanno la possibilità di inquadrare i propri giardinieri non necessariamente come “ex specializzati super” ma anche su livelli professionali differenti a seconda del grado di preparazione ed esperienza.

La seconda novità consiste nell’introduzione al livello “d – ex qualificati” del profilo professionale dell’“operaio addetto alla vendita, senza responsabilità di cassa, di piante e fiori negli spacci aziendali, il quale abbia specifica competenza tale per cui sia in grado di fornire agli acquirenti indicazioni e consigli circa caratteristiche, cura e conservazione dei prodotti”. Tale modifica rende più agevole l’inquadramento contrattuale di questa figura professionale che sta prendendo sempre più piede all’interno delle aziende florovivaistiche, contribuendo ad avvalorare ulteriormente, anche dal punto di vista contrattuale, la natura agricola degli spacci aziendali e per il giardinaggio.

Le modifiche introdotte sono state accompagnate da una clausola di salvaguardia per gli inquadramenti più favorevoli già previsti dai contratti provinciali.

Le Parti hanno infine istituito una commissione paritetica nazionale permanente con il compito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli operai agricoli e florovivaisti, al fine di fornire alle stesse Parti stipulanti proposte di modifiche o di aggiornamento nella classificazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Orario di lavoro (artt. 34, 35, 42)

Sono state introdotte importanti novità in materia di orario di lavoro volte a rendere più flessibili i tempi della prestazione per i lavoratori agricoli impegnati in particolari attività.

Ed infatti è stata prevista la possibilità di rendere più flessibile l’orario di lavoro ordinario, straordinario, festivo e notturno, oltre che per l’agriturismo, anche per alcune altre importanti attività sempre più diffuse in agricoltura e che richiedono particolari attenzioni in materia di orario, come la vendita diretta, gli eventi e le attività promozionali, le fattorie didattiche e le fattorie sociali.

Al fine di rendere esigibile questa previsione, le Parti si sono impegnate ad attuarla in occasione del prossimo rinnovo dei contratti provinciali territoriali.

Si tratta di una importante opportunità che potrà essere colta in occasione delle trattative per il rinnovo dei contratti territoriali per gli operai agricoli in scadenza il 31 dicembre 2023.

Ferie solidali (art. 36 bis)

Mutuando la previsione già introdotta nel CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, è stato disciplinato l’istituto delle ferie solidali in favore dei lavoratori che assistono familiari che necessitano di cure costanti per gravi motivi di salute, in attuazione dell’art. 24 del d.lgs. n.151/2015.

La cessione deve essere necessariamente a titolo gratuito e può riguardare solo le ferie maturate in misura eccedente al periodo minimo previsto dal d.lgs. n. 66/2003 (4 settimane), e comunque per un numero di giornate non superiori a 10 nell’anno.

La cessione può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali e si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie.

Resta fermo che le ferie oggetto di cessione non possono essere mai monetizzate e che il lavoratore che ha necessità di utilizzare le ferie cedute da altro collega deve prima usufruire di tutte le ferie e i riposi maturati previsti dalla legge e dal contratto collettivo.

Per usufruire di ferie solidali (nel limite di 30 giorni l’anno) i lavoratori interessati devono formulare apposita richiesta al datore di lavoro allegando la documentazione necessaria.

La contrattazione provinciale di secondo livello potrà prevedere ulteriori modalità e criteri applicativi.

Aumenti salariali (art. 49)

È stato previsto un incremento del 4,7 per cento degli stipendi contrattuali vigenti al 23 maggio 2022 previsti per ciascuna categoria nei contratti provinciali rinnovati in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, senza corresponsione di arretrati né una tantum.

L’aumento è corrisposto in tre tranches:

  • a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2 per cento;
  • a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento.

Si ricorda che ciascuno dei tre scaglioni di aumento deve essere sempre calcolato sulla stessa base di riferimento e cioè sul salario contrattuale in vigore al 23 maggio 2022.

La prima tranche di aumento, pari al 3 per cento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

Si tratta di un aumento che, sebbene leggermente più elevato di quello relativo agli ultimi rinnovi, è sicuramente contenuto rispetto al reale andamento dell’inflazione e agli indicatori di riferimento. La sua definizione inoltre consente, in un clima di grave incertezza, di dare garanzia alle aziende nella programmazione dell’attività nel medio periodo.

Peraltro l’indicatore recentemente pubblicato dall’ISTAT (IPCA al netto dei beni energetici importati) reca un valore, per il biennio di riferimento (2022-2023), del 7,3 per cento complessivo e dunque sensibilmente superiore all’aumento che è stato concesso (4,7 per cento).

Peraltro, come detto in premessa, ferma restando la definitiva chiusura del contratto collettivo sotto il profilo economico e normativo, le Parti, proprio in ragione alle incertezze derivanti dall’andamento dell’inflazione, hanno convenuto di incontrarsi nel mese di settembre del 2023 per effettuare la comparazione tra l’inflazione reale nel biennio di riferimento e le dinamiche retributive definite con l’accordo di rinnovo contrattuale, al fine di individuare congiuntamente soluzioni contrattuali per il recupero dell’eventuale differenziale, nel rispetto degli assetti contrattuali.

Per consentire ai sindacati dei lavoratori di adeguare le richieste all’esito di tale incontro, le Parti hanno deciso di posticipare il termine per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo dei prossimi CPL dal 30 settembre al 31 ottobre 2023.

Minimi di area (art. 49)

Come previsto dall’attuale sistema degli assetti contrattuali, in occasione del rinnovo, vengono adeguati anche i “minimi salariali di area”, tenendo conto degli incrementi retributivi riconosciuti in occasione di questo rinnovo nonché di quelli accordati dai contratti provinciali nell’ultima tornata.

Conseguentemente i valori dei minimi in questione sono stati incrementati non solo della percentuale del 4,7 per cento prevista dall’accordo di rinnovo ma anche di una percentuale che sintetizza gli aumenti concessi a livello territoriale nell’ultimo biennio.

I nuovi minimi trovano applicazione, da subito, solo nelle province nelle quali non si è proceduto, nell’ultimo biennio, a rinnovare il contratto territoriale di lavoro. Per tutte le altre province, ove si è regolarmente provveduto al rinnovo del contratto di lavoro, i nuovi minimi entreranno in vigore solo alla data che sarà individuata in occasione del prossimo rinnovo dei cpl, e comunque non oltre il 1°gennaio 2025.

Previdenza complementare (art. 59)

Come noto, il numero dei lavoratori iscritti ad Agrifondo (circa 8.500 unità) continua ad essere troppo basso per garantire la sostenibilità del fondo nel medio lungo periodo sulla base dei parametri individuati dall’autorità vigilante (COVIP).

Non essendo andata in porto, per mancata autorizzazione da parte della COVIP, l’operazione di confluenza del Fondo per la previdenza complementare dei lavoratori agricoli (Agrifondo) in un nuovo fondo promosso dalla Fondazione ENPAIA, si è deciso – come noto – di sperimentare una forma di iscrizione obbligatoria (con contribuzione forfettaria) per i quadri e gli impiegati agricoli.

Questa soluzione non si è invece ritenuto opportuno estenderla anche agli operai agricoli, al fine di evitare oneri economici e burocratici alle imprese agricole, in considerazione del numero molto più consistente di detta categoria di dipendenti.

Si è quindi preferito un approccio più morbido per favorire le iscrizioni degli operai agricoli al fondo di previdenza complementare attraverso iniziative divulgative e promozionali a carico del fondo stesso, del sistema di bilateralità nazionale e territoriale e delle Parti firmatarie del contratto.

Le Parti si sono riservate inoltre di monitorare l’andamento dell’iscrizione dei lavoratori ad Agrifondo sulla base delle predette iniziative, e di verificare – in occasione del programmato incontro di settembre 2023 – l’opportunità di adottare ulteriori azioni finalizzate a favorire l’adesione ad Agrifondo da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato.

Insomma, nessun obbligo di iscrizione contrattuale ad Agrifondo per gli operai agricoli, ma solo azioni finalizzate a favorire ed incentivare le iscrizioni.

Malattia ed infortunio (artt. 60 e 61)

Sono state confermate le disposizioni inerenti la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio (cd. periodo di comporto).

È stata solo ampliata la facoltà di chiedere l’aspettativa non retribuita per una durata non superiore a 6 mesi, oltre che ai malati oncologici (per i quali era già prevista), anche a coloro che hanno subìto grandi interventi chirurgici (specificati in un apposito allegato).

Welfare integrativo a livello nazionale (art. 66)

Sono state migliorate le prestazioni a carico dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale in favore degli operai agricoli iscritti che versano in particolari situazioni.

Ed infatti:

  • è stata istituita un’indennità in favore delle lavoratrici a tempo indeterminato (OTI) che usufruiscono del congedo parentale (ex astensione obbligatoria) pari al 20 per cento del minimo retributivo della II area per un massimo di 5 mensilità;
  • è stato esteso l’assegno di solidarietà, già previsto per i malati oncologici, anche agli OTI che abbiano subìto grandi interventi chirurgici;
  • è stato esteso da 2 a 3 mesi il periodo in cui è riconosciuta l’indennità alle lavoratrici a tempo indeterminato vittime della violenza di genere;
  • è stata istituita una cassa rischio vita in favore degli OTI che sarà disciplinata da apposito accordo da definirsi entro il 31 dicembre 2022.

Da sottolineare che il miglioramento delle prestazioni in favore delle sopra indicate categorie di operai agricoli a tempo indeterminato iscritti all’EBAN non comporta alcun aumento della contribuzione finalizzata a finanziare detto Ente.

Si ricorda che le prestazioni in questione spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o nei regolamenti delle casse extra legem/EBAT.

Diritti sindacali (artt. 80, 81, 83)

Sono state ampliate le competenze del delegato d’azienda sia per gli operai agricoli che per i florovivaisti con il riconoscimento della possibilità di confrontarsi con la direzione aziendale in merito alle iniziative che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro e sulla formazione e di ricevere informazioni sui programmi occupazionali.

Non è stata invece accolta la richiesta dei sindacati dei lavoratori di consentire la convocazione delle assemblee in azienda anche alle organizzazioni sindacali territoriali, oltre che alle rappresentanze sindacali aziendali come previsto dalla legge (legge n. 300/1970).

Le Parti hanno inoltre convenuto di istituire un gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo d’intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con impegno a completare i lavori entro 4 mesi dalla stipula del contratto.

 

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