Scade il prossimo 30 novembre 2022 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e gas.
Con la deliberazione del 27 settembre 2022 460/2022/A, l’Arera ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l’anno 2022. Tale misura è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Nella deliberazione n. 334/2021/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2021.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – anche coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 dicembre 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.
Il dettaglio dei soggetti tenuti al versamento del contributo, le modalità di calcolo e le forme di pagamento sono riportate nelle istruzioni tecniche ” Allegato A alla determinazione 85/DAGR/2022 del 27 ottobre 2022 ” e nel relativo manuale d’uso
ARERA, con deliberazione del 25 ottobre 2012 n. 443/2012/A ha esonerato dagli obblighi informativi, di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nel mercato energetico, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- soggetti che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
- soggetti che non svolgano alcuna delle altre attività di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 143/07;
- soggetti che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ.