Si ritiene utile informare che, con nota esplicativa trasmessa in data 21 dicembre u.s. , il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che le semplificazioni attualmente previste per i trasportatori in merito all’obbligo di nomina di un consulente ADR, si estendono anche agli “speditori”. Anche tali soggetti, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 non saranno obbligati a nominare una figura professionale specifica che segua il delicato tema della spedizione di merci e rifiuti pericolosi.
Ricordiamo che le casistiche di esonero riguardano attività di spedizione occasionali e per piccoli quantitativi.
In particolare, le aziende non sono obbligate alla nomina se:
- le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Un’interpretazione, quella del Dicastero, che evita così che su molte imprese ricadano costi ed oneri e gestionali e che viene incontro alle richieste inviate anche da Confagricoltura e trasmesse con lettera interassociativa , il 7 dicembre u.s.