Relativamente alla tenuta del Registro nazionale degli operatori EUTR denominato Registro Imprese Legno (RIL), si ricorda che in data 31 dicembre u.s. sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L’iscrizione al RIL per l’anno 2022 ha validità dal momento d’iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore EUTR.
Per questo, l’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare la commercializzazione nell’anno in corso, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010.
Tra le informazioni da inserire, dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi “commercializzati” nel 2022.
Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore e per perfezionare l’iscrizione deve essere pagata, ogni anno, la quota di iscrizione di 20 euro.
Gli operatori che non sono riusciti ad iscriversi entro la data di scadenza del 31 dicembre u.s. e vogliono mettersi in regola, possono farlo in qualsiasi momento dell’anno, caricando le attività condotte nel 2022.
Si rammenta che per quanto riguarda gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestali (conformi ai criteri del Decreto ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali”) questi sono esonerati dall’iscrizione al RIL.
Diversamente, se l’Albo regionale non è conforme, ci si può iscrivere a un Albo adeguato anche in altra Regione non di residenza/sede, se si possiedono i requisiti.
Diversamente, chi non è iscritto a un Albo regionale conforme, anche di altra Regione rispetto a sua sede/residenza, deve iscriversi direttamente al Registro Imprese Legno (RIL).
Si rammenta, altresì, che sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR, ossia le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento(UE) n. 995/2010.
Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi, tenendo conto dell’elenco dei prodotti e degli imballaggi in legno inclusi nell’allegato al regolamento) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.
Sono invece, altresì, esonerati dall’iscrizione obbligatoria al Registro:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Infine, si fa presente che l’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
Per richiedere assistenza tecnica relativamente all’accesso al portale SIAN/MASAF o alla procedura applicativa RIL, gli utenti devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: helpdesk@l3-sian.it.
Per maggiori approfondimenti sul Regolamento EUTR e sul Registro Imprese Legno si rimanda all’opuscolo RILinCHIARO all’indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202