Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 dello scorso 26 gennaio è stato pubblicato il DPCM del 29 dicembre 2022 che autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari.
Come noto, il citato DPCM riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui 1.500 unità per nullaosta pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Le quote di lavoro stagionale saranno ripartire dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate.
Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.
Anche quest’anno (dopo la sperimentazione avvenuta nel 2020 e nel 2021), nell’ambito delle 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 22.000 unità (lo scorso anno: 14.000) – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali (oltre a Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).
Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.
Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023.
Fermi restando tali termini di invio vero e proprio delle istanze, anche per quest’anno è possibile precaricare le domande a partire dal 30 gennaio e fino al 22 marzo2023, attraverso l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, accedendo alla procedura informatica dedicata sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, al quale si accede solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sul predetto portale.
Si sottolinea che la circolare introduce alcune novità nell’iter rispetto agli anni procedenti, alcune delle quali derivanti dall’implementazione della procedura informatica (SPI 2.0) ed altre derivanti dalle semplificazioni apportate dal decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n.122/2022.
Il sistema prenoterà automaticamente le pratiche che, in base all’ordine cronologico di arrivo, rientrano nel numero attribuito su base provinciale.
Ai sensi del citato “decreto semplificazioni”, tali quote saranno automaticamente attribuite una volta decorsi 30 giorni dall’invio delle domande, anche senza che intervenga un parere positivo espresso da parte dello Sportello Unico. In sostanza, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, decorso tale termine sarà generato il nulla osta che verrà inviato direttamente al datore di lavoro e al consolato italiano del Paese di provenienza (che entro 20 giorni rilascia il visto di ingresso).
A fronte della riduzione dei tempi di rilascio, il sistema prevede che vengano caricate ed allegate all’istanza le copie della documentazione probatoria (max 2Mb a documento) da presentare in originale allo Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno (in alternativa occorre caricare altrettante dichiarazioni di impegno a presentare successivamente i documenti in originale).
All’istanza andrà allegata altresì l’«asseverazione» che, sempre in virtù del citato “decreto semplificazioni”, deve essere effettuata dai professionisti intermediari abilitati ai sensi dell’art.1 della legge n. 12/1979 Come noto, infatti, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro non deve più esprimere il parere sulle pratiche di nulla osta al lavoro che viene, appunto sostituito, dall’asseverazione (resta ferma la competenza dell’ITL per le richieste di conversione del permesso di soggiorno e per l’effettuazione di controlli a campione su tutti i requisiti e le procedure).
Da sottolineare, sempre in termini di semplificazione, che la circolare precisache la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per le istanze di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stagionali.
Nel rinviare ad un’attenta lettura dei documenti allegati, si ricorda che le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day) e che gli invii plurimi effettuati dalle associazioni di categoria verranno gestiti come singole posizioni, in base all’ordine di compilazione (con singole ricevute per ogni domanda).