Con circolare n. 11 del 1° febbraio 2023 l’INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l’anno 2023.
Tale limite è di 53,95 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 567,94).
Con la stessa circolare, l’INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981.
Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:
- Dirigenti € 119,41
- Impiegati € 62,97
- Operai € 48,00
Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 42,09 per gli impiegati di concetto e di € 34,24 per quelli d’ordine. Questi due minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 53,95 euro. Sempre in relazione ai minimali retributivi per il calcolo dei contributi previdenziali, ricordiamo che l’art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/89, convertito in Legge n. 389/89, stabilisce anche che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Va sottolineato al riguardo che il rispetto di queste retribuzioni è vincolante anche per i datori di lavoro non aderenti alle predette organizzazioni sindacali.
Qualora per una medesima categoria siano in vigore una pluralità di contratti collettivi, per determinare il minimale imponibile deve essere presa a riferimento la retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Da quanto sopra esposto ne deriva che il datore di lavoro, per il calcolo dei contributi previdenziali, deve rispettare tre minimali e cioè:
- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria ex lege 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2023, in € 53,95 (art. 7, L. n. 638/83).
Il minimale dei minimali non si applica agli operai agricoli per i quali il minimale giornaliero da rispettare – oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è quello ex lege n. 537/1981, pari a € 48,00.
Part-Time
Per il personale assunto part-time, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€53,95) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli).
È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l’obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva, che vanno individuate applicando il procedimento sopra descritto.
Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1%
L’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992 n. 438 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all’1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’art. 21, c. 6, L. n. 67/1988. Si precisa che per il 2023 il contributo aggiuntivo è dovuto sulla quota di retribuzione che eccede € 52.190,00 annui (€ 4.349,00 mensili).
Massimale retributivo
Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all’1/1/96 e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari per il 2023 a € 113.520,00.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Per il 2023 l’ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è rimasto invariato, essendo quello già fissato dal D.lgs. n. 314/1997.