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Procedura per la dichiarazione di smarrimento degli animali zootecnici art.9 comma 6 del D. Lgs 5 agosto 2022 n. 134

Giu 26, 2023 | Novità

Preme ricordare, ai soggetti interessati,  come comunicato dalla azienda ASL Toscana sud est, che il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 134 “Disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” all’art. 9 comma 6 recita: “l’operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro 48 ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia”.

Poichè la registrazione di tali eventi è compito esclusivo della ASL, è’ necessario quindi che l’allevatore produca la denuncia effettuata presso le Autorità di Polizia degli eventi relativi al suo allevamento citati nella normativa al fine della registrazione degli stessi in Banca Dati Nazionale.

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