Si informa che in data 31 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L192/34 è stata pubblicata la rettifica dell’art 5 par 8 del Reg. UE 2021/2017 per quanto riguarda l’etichettatura dei vini (allegato 1). Il corrigendum consente di chiarire che sono esenti dalle nuove regole di etichettatura introdotte con il Reg. UE 2021/2017 i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati “prodotti” prima del giorno 8 dicembre 2023 e non, come prima previsto, “prodotti ed etichettati” che rendeva più stringente l’attuazione. E’ in atto un approfondimento per chiarire le categorie di vino esenti: sono certamente esclusi dall’obbligo di nuova etichettatura i vini fermi che terminano il loro processo produttivo prima dell’8 dicembre, resta da capire se possibile escludere anche i vini, come i vini spumante, che sono elaborati dopo tale data ma a partire da vini base prodotti prima dell’8 dicembre. Sarà cura di Confagricoltura fornire il chiarimento non appena noto. In merito a quanto riportato si ricorda che il Reg. UE 2021/2017 (art.1 punto 32 modificativo dell’art. 119 REG. 1308/2013 lettera a) paragrafo ii, lettera b) e c), ha aggiunto tre ulteriori indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini prodotto dopo l’8 dicembre 2023: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
Si ricorda che: in deroga la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta può essere limitata al valore energetico riportato, che può essere espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica con riferimento sull’etichetta o sull’imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti. In deroga l’elenco degli ingredienti può essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l’indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica. E’ in via di definizione un regolamento delegato sulla lista degli ingredienti che verrà pubblicizzato appena sarà pubblicato.
Il testo della rettifica sopra citata è qui di seguito allegato.