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Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Norme in materia di CISOA per gli OTI. Istruzioni operative INPS

Ago 7, 2023 | Novità

L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, ha fornito istruzioni operative relativamente allo speciale trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato introdotto dal decreto-legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” (cd. “decreto caldo”).

In particolare, la circolare precisa che i datori di lavoro che – per fronteggiare l’emergenza climatica/ondate di calore – sospendono parzialmente (per metà dell’orario giornaliero) l’attività nei periodi compresi tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, per poter usufruire di questa speciale forma di CISOA, devono:

  • presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione” entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione, salvo che per i periodi di riduzione verificatisi tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e il 9 agosto 2023, per i quali il termine di presentazione è fissato al 25 agosto 2023;
  • denunciare le giornate di lavoro parziale per emergenza climatica nell’Unimens-Posagri, secondo le istruzioni dettagliatamente indicate dalla circolare INPS;
  • retribuire il lavoratore per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata (l’integrazione salariale per il restante orario di lavoro viene direttamente corrisposta dall’INPS al lavoratore interessato);
  • presentare l’apposito modello “SR43” per consentire il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS al lavoratore.

Le istanze di questa particolare forma di CISOA saranno autorizzate dal Direttore della Sede INPS territorialmente competente (anziché dalla Commissione CISOA).

Le giornate di integrazione salariale per riduzione parziale dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA e sono considerate come giornate lavorate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire di tale forma di integrazione.

L’Istituto precisa che, in caso sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale “eventi atmosferici”. In altre parole, secondo l’INPS, questa speciale forma di integrazione salariale per emergenza climatica/ondate di calore si applica soltanto in caso di riduzione parziale dell’orario di lavoro (pari alla metà dell’orario giornaliero), e non anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, nel qual caso di può ricorrere alla CISOA ordinaria. Si tratta di un’interpretazione restrittiva che suscita qualche perplessità, anche rispetto a quelle che erano le nostre richieste.

Peraltro, qualche problema operativo potrebbe sorgere in merito all’esatta individuazione (e indicazione all’INPS) della metà dell’orario giornaliero contrattuale, considerato che questo può variare in relazione all’adozione della “settimana corta”, dello “orario modulare” o di particolari previsioni della contrattazione provinciale.

Da ultimo, si evidenzia che Confagricoltura ha formulato delle proposte di modifica, in sede di conversione del decreto-legge n.98/2023, per anticipare il periodo di riferimento al 1° luglio (anziché il 29 luglio 2023) e per estendere il trattamento anche agli operai agricoli a tempo determinato.

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