Si segnala che il 26 luglio 2023 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sui “Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura”, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro nel periodo 2023-2025. Il DM, firmato dal Ministro Lollobrigida, è stato trasmesso al Ministero dell’Economia.
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di accesso agli interventi volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
Per la concessione delle agevolazioni sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con una quota destinata alle imprese ubicate nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 suddivisa come di seguito: 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.
Ad ISMEA sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a tal fine la corrispondente dotazione annuale.
Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative. La domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere presentata, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato.
Possono essere ammesse ai benefici del decreto le PMI singole o associate, comprese le loro cooperative e associazioni, che risultano iscritte al registro delle imprese con:
- la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Le suddette imprese devono rispettare gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 3 (risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; hanno sede operativa nel territorio nazionale, ecc.).
Gli investimenti in innovazione tecnologica non devono essere di importo inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro (per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro).
Per gli investimenti in innovazione tecnologica è concesso un contributo a fondo perduto secondo il seguente schema:
PMI Agricola[1), il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto (pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all’80% per investimenti da parte di giovani agricoltori[2]), le percentuali di cui alla seguente tabella:
PMI della Pesca[3], il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto (50% dei costi ammissibili[4]), le percentuali di cui alla seguente tabella:
PMI Agromeccanica[5], il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto (gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis), le seguenti percentuali:
PMI Agricola che svolge un’attività agricola che non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell’ABER il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto (gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis), le seguenti percentuali:
Sempre in riferimento agli investimenti in innovazione tecnologica, le sole PMI Agricole e della Pesca possono fruire della garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), fino all’80% del valore nominale del Finanziamento Bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, possono essere concessi contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia.
In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal Finanziamento Bancario può superare il 95% del Costo Ammissibile.
Sono agevolabili gli acquisti dei seguenti beni:
Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al Regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al Regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Le domande di accesso alle agevolazioni saranno esaminate da ISMEA secondo l’ordine cronologico di presentazione e dovranno indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la sua localizzazione e l’elenco dei beni agevolabili, con l’indicazione del relativo costo al netto dell’IVA.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA verificherà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni.
Il procedimento istruttorio dovrà concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, o dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere ad ISMEA la documentazione giustificativa dell’investimento effettuato.
L’erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata in un’unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che dovrà rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate. In alternativa, il soggetto beneficiario può disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore.
[1] Micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento ABER in qualsiasi forma costituite;
[2] Per le PMI Agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del Regolamento ABER
[3] PMI della Pesca: micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento FIBER, in qualsiasi forma costituite;
[4] Per le PMI della Pesca, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del Regolamento FIBER.
[5] Micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento GBER, che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici e che svolgono, presso e in favore di terze PMI agricole, della pesca o dell’acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con mezzi meccanici propri.