L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere con le quali si forniscono importanti indicazioni in merito alla figura del Responsabile Tecnico (RT) che si ricorda è il soggetto che deve essere identificato dall’impresa obbligata a iscriversi all’Albo e che è chiamato a svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti.
La delibera n. 5 dell’11 ottobre u.s., chiarisce in particolare le procedure operative nei casi di decadenza di idoneità di tale figura. Si sottolinea che le funzioni del responsabile che non abbia superato l’esame per la conferma di idoneità entro il 16 ottobre, possano essere esercitate per un massimo di 180 giorni dal legale rappresentante dell’impresa. Una deroga, quindi, rispetto alla tradizionale prassi di cessazione dall’incarico.
Con la delibera n. 6 del 16 ottobre, invece, l’Albo consente verifiche straordinarie fino al 15 aprile 2024 (invece che il 16 ottobre u.s. fissato da precedenti delibere) per l’esame di aggiornamento degli RT che non hanno superato una prima verifica.
Vale la pena richiamare l’esistenza dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che trasportino i propri rifiuti all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (comma 19 bis, art. 212, d.lgs. 152/06).
Rientrano nella medesima esclusione anche gli imprenditori agricoli che conferiscono a un circuito organizzato di raccolta o ai consorzi previsti dal codice ambientale determinati rifiuti (ad esempio, polietilene, oli, batterie, imballaggi, ecc.). Sarà il gestore del circuito organizzato di raccolta o il consorzio di riferimento ad adempiere agli obblighi di iscrizione all’Albo e quindi anche a nominare il Responsabile Tecnico.
Si ricorda, infine, che, fermo restando le esclusioni sopra richiamate, in tutti gli altri casi esistono comunque delle procedure semplificate di iscrizione all’Albo (articolo 212, comma 8 Dlgs 152/2006) per gli imprenditori agricoli che trasportano direttamente i propri rifiuti non pericolosi o per gli imprenditori che trasportano direttamente i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri giornalieri.
Tale iscrizione semplificata non prevede:
- la nomina di un Responsabile Tecnico;
- la prestazione delle garanzie finanziarie;
- la dimostrazione della capacità finanziaria.
Le Delibere sopra citate sono qui di seguito allegate,
Ulteriori informazioni in merito a quanto esposto sono reperibili al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/
Deliberazione n. 3 del 26_07_2023
Deliberazione n. 5 del 11_10_2023 (procedure operative nei casi di decadenza RT)
Deliberazione n. 6 del 16_10_2023 (modifica disposizioni sessioni straordinarie RT)