L’8 dicembre 2023, come noto, entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
In deroga è stato previsto che:
- la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta possa essere limitata al valore energetico espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa sarà fornita per via elettronica;
- l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio.
Si evidenzia che sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte.
Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 novembre 2023 la Comunicazione C/2023/1190 con sui fornisce importanti chiarimenti tecnici alle domande ricevute dai servizi delle Commissione in relazione all’applicazione delle nuove norme in materia di etichettatura dei vini (allegato 1).
Di seguito alcune precisazioni sulle due questioni più rilevanti.
- Per quanto concerne l’esenzione dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023, è stato specificato che un «vino spumante» “se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM”. Si ricorda che il Regolamento OCM prevede che il vino spumante per essere definito tale debba, tra l’altro, essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato a 20°C in recipienti chiusi presenti una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta alla anidride carbonica in soluzione. La Commissione specifica altresì che “la semplice vinificazione dei vini di base o l’elaborazione della partita (cuvée) prima dell’8 dicembre 2023 non possono giustificare l’esenzione dall’etichettatura nutrizionale”. Le categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che termineranno la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 sono quindi soggetti ai nuovi obblighi di etichettatura ed esclusi dalla cosiddetta “clausola di esaurimento”.
- Rispetto all’uso di supporto digitale, la Commissione consente l’uso di QR code ma specifica che esso debba essere identificato sull’etichetta con un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica. Precisa, infatti, che “Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione”. Se le informazioni fornite per via elettronica, identificate, ad esempio, da un codice QR, riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione o farla precedere da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende.
Infine, si informa che a quanto riferito dal MASAF sarà emanata a breve una circolare esplicativa con ulteriori indicazioni di chiarimento anche per la fase di controllo. In particolare, attenzione sarà posta alla tempistica di annotazione nel registro telematico dei prodotti vitivinicoli conformi alla data dell’8 dicembre 2023 alle definizioni merceologiche previste dal Regolamento OCM e, come tali, in deroga rispetto alle nuove regole d’etichettatura. Si evidenzia infatti che la presa in carico sul registro vitivinicolo è considerata una procedura utile per dimostrare che il vino è stato «prodotto» prima dell’8 dicembre 2023.
Qui di seguito è reperibile l’Allegato 1 della Comunicazione C/2023/1190.