Con il messaggio n. 4501 del 18 dicembre 2023 l’INPS rende noto che, a partire dallo scorso 14 dicembre 2023, ha cominciato a notificare alle imprese agricole interessate i provvedimenti di annullamento degli esoneri contributivi riconosciuti – a domanda – ai sensi della normativa emergenziale COVID (esonero contributivo straordinario per i datori di lavoro appartenenti ad alcune filiere agricole per il primo semestre 2020, ex art. 222, c.2, della legge n. 77/2020; esonero contributivo per i datori di lavoro e lavoratori autonomi ex artt. 16 e 16 bis della legge n. 176/2020; esonero contributivo per il mese di febbraio 2021 in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ex art. 70 della legge n. 106/2021).
L’eventuale annullamento del beneficio è stato emesso dall’Istituto a seguito della conclusione dei controlli effettuati ex post in merito ai requisiti richiesti dai diversi provvedimenti normativi sopra citati, ed in particolare riguardo alla regolarità contributiva (DURC), al codice ATECO (laddove richiesto dalla legge), al rispetto dei limiti aziendali degli aiuti di stato fissati dalla speciale normativa europea COVID (cd. Quadro temporaneo).
Con particolare riferimento a quest’ultima causale, il messaggio precisa che le revoche parziali (nel caso di superamento parziale dei massimali previsti dalle sezioni del Quadro temporaneo di riferimento per ciascun esonero Covid) saranno inviate in un momento successivo.
La notifica dei provvedimenti avverrà tramite PEC o raccomandata A/R.
A seguito dell’annullamento dell’esonero, al carico contributivo originario si aggiungono le sanzioni civili, calcolate a far data dalla scadenza originaria.
Per procedere al pagamento del dovuto è possibile presentare domanda di regolarizzazione o domanda di rateazione (in presenza dei requisiti).
Il messaggio chiarisce infine che sarà possibile presentare richiesta di riesame avverso i provvedimenti di annullamento. Il riesame sarà gestito direttamente dalle sedi se riguardano l’irregolarità contributiva o l’assenza degli idonei codici Ateco.
Le richieste di riesame per il superamento parziale o totale dei limiti individuali degli Aiuti di Stato concedibili saranno invece gestite centralmente (le sedi dovranno pertanto inoltrare tali richieste con PEI oggetto “Riesame esoneri covid superamento dei limiti individuali degli Aiuti di Stato” a 0023/ENTRATE/Team Procedure Contribuzione Agricola Unificata).
Resta ferma naturalmente la possibilità da parte dell’azienda interessata di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.