Con la circolare n. 27 del 31 gennaio u.s. l’INPS fornisce indicazioni per l’applicazione dell’esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosciuto dall’ultima legge di bilancio (legge n. 213/2023, art. 1, c. da 180 a 182).
L’agevolazione spetta nel limite massimo di 3.000 euro annui fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, detto esonero, spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, per la sola annualità del 2024, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti, con particolare riferimento ai datori di lavoro agricolo.
Lavoratrici destinatarie dell’esonero
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori (come la Confederazione, le Federazioni regionali e le Unioni provinciali), ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a prescindere dall’ammontare della retribuzione.
L’agevolazione spetta anche nelle ipotesi di:
- part-time;
- apprendistato;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l’esonero spetta a partire dalla trasformazione).
La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
In relazione al requisito dell’essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, la circolare INPS precisa che esso viene soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o ulteriore). Per le lavoratrici madri di due figli, invece, il requisito insorge al momento della nascita del (secondo) figlio più piccolo.
Assetto e misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale (IVS) a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile (250 euro mensili pari a 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata a 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
A tal proposito la circolare precisa anche che, in caso di part time, restano ferme le predette soglie massime (non è richiesta una riparametrazione) che possono anche essere godute in relazione a ciascun rapporto se la lavoratrice ha una pluralità di contratti a tempo parziale.
Per quanto riguarda il termine di applicazione della misura, essa cessa al verificarsi delle scadenze individuate dalla norma, e cioè:
- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nell’ipotesi di madre con tre o più figli (negli anni 2024-2026);
- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, nell’ipotesi di madre con 2 figli (solo per l’anno 2024).
Coordinamento con altre agevolazioni
L’INPS chiarisce che l’esonero in esame è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributivi IVS a carico del lavoratore previsto dall’art. 1, c.15, della medesima legge di bilancio 2024 che, come noto, prevede per l’anno in corso una riduzione contributiva generalizzata pari al 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro e al 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Peraltro – come già precisato dallo stesso Istituto con la circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024, relativa all’applicazione di tale esonero ex art. 1, comma 15, della legge di bilancio 2024 – poiché l’applicazione della riduzione contributiva in favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residua un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024.
Istruzioni operative
Per beneficiare dell’esonero la lavoratrice deve rilasciare apposita dichiarazione al datore di lavoro contenete i codici fiscali dei figli che le danno diritto al beneficio.
A sua volta il datore di lavoro, nelle denunce contributive, deve esporre l’esonero richiesto dalla lavoratrice.Nel rinviare alla circolare per i dettagli relativi alla modalità di compilazione sia per i datori di lavori che operano col sistema Uniemens e sia per quelli che operano col sistema Uniemens-Posagri (per gli operai agricoli), si evidenzia che l’Istituto preannuncia la realizzazione di un apposito applicativo del portale web INPS finalizzato a consentire alla lavoratrice di comunicare autonomamente i codici fiscali dei figli (per ora non ancora operativo). Attraverso tale applicativo, in particolare, dovranno essere comunicati i codici fiscali dei figli delle operaie agricole a tempo indeterminato interessate al beneficio, come precisa il paragrafo 10 della circolare INPS in commento. Infine, con riferimento ai nuovi codici da utilizzare nell’Uniemens-Posagri in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> (“LG” per l’esonero per tre o più figli e “LF” per due figli), si sottolinea che l’INPS ci ha comunicato informalmente che essi saranno attivi a partire dal 1° marzo p.v. Da tale data, sarà possibile inviare i flussi Uniemens-PosAgri di competenza del mese di febbraio 2024 con i nuovi codici e potranno essere rinviati, fino al 31 maggio p.v., i flussi Unimens-PosAgri di competenza del mese di gennaio 2024 (il flusso competenza gennaio 2024, rinviato dopo il 29 febbraio e prima del 31 maggio, annulla e sostituisce quello inviato precedentemente).