Si ritiene utile approfondire la questione relativa all’estensione della deroga per l’autorizzazione paesaggistica in caso di “tagli colturali”, anche alle aree forestali su cui ricade il “doppio vincolo paesaggistico” ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La modifica normativa discende dall’Art. 5-bis della Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, il cosiddetto dl Asset, e dall’art. 8 della legge n. 206 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” e su tale modifica la Difor ha diramato il 17 gennaio u.s. una circolare esplicativa che si invia in allegato.
Innanzitutto, all’interno della circolare, si circoscrive l’ambito di applicazione della disposizione che riguarda solo ed esclusivamente i boschi e in particolare le attività di “taglio colturale”, ossia le normali pratiche selvicolturali eseguite in conformità alle norme nazionali e regionali, come illustrate ai sensi degli Articoli 3 – commi 3 e 4 e 7 – comma 13) del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF).
Entrando nel dettaglio delle due normative sopra citate, si specifica che all’interno dell’art. 5-bis della Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104” si fa riferimento alla modifica apportata al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: l’autorizzazione paesaggistica, in caso di “taglio colturale”, riforestazione e attività antincendio, non andrà più richiesta anche nelle aree a “doppio vincolo”, ovvero quelle perimetrate da specifici decreti e normate dall’Articolo 136 del Codice, com’era già previsto da sempre per le aree vincolate in quanto bosco (Articolo 142 del Codice).
Quindi viene esplicitato che: “La deroga è valida per tutti i boschi, fatte salve specifiche previsioni in materia previste dai Piani paesaggistici e nel rispetto delle vigenti normative, in particolar modo dalle leggi e regolamenti forestali regionali”. Di conseguenza, per operare in aree a “doppio vincolo” bisognerà ovviamente rispettare la legislazione forestale e ambientale cogente, chiedendo autorizzazioni, realizzando progetti di taglio o comunicazioni, se previste, nonché occorrerà continuare a rispettare eventuali prescrizioni previste dai Piani paesaggistici regionali.
Nella seconda disposizione legislativa, ossia la legge n. 206 chiamata “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” all’art. 8, sono state abrogate le disposizioni dell’art. 36, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021) che era relativa alla necessità di: “Linee guida nazionali per meglio definire gli interventi previsti nelle aree boschive vincolate” ora decaduta quindi.
Inoltre, nella circolare ministeriale si esplicita un altro aspetto, ossia: “Resta impregiudicata la possibilità, per i Piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura (le Sovrintendenze – n.d.r.), di concordare specifici interventi previsti ed autorizzati da eseguirsi nei boschi tutelati dall’Articolo 136 del Codice, come previsto dall’Articolo 7 comma 12 del TUFF”. In pratica, in fase di redazione dei Piani paesaggistici sarà possibile stipulare accordi, legati ad esempio a particolari boschi di pregio paesaggistico, per definire meglio quali interventi selvicolturali è possibile eseguire (ad esempio per mantenere integre le caratteristiche che rendono quei boschi peculiari dal punto di vista storico, culturale o estetico).
La circolare del Masaf cita infine un’importante sentenza della Suprema Corte Costituzionale, (Sentenza n. 14 del 22 gennaio 1996) che riportata già le motivazioni di base che hanno portato, all’allargamento della deroga rispetto all’autorizzazione paesaggistica anche ai boschi sottoposti a “doppio vincolo”.
Riassumendo, alla luce della circolare del Masaf viene definitivamente chiarito che:
- i due vincoli paesaggistici presenti sui boschi italiani non sono stati È stata soltanto estesa la deroga, già prevista per la maggior parte del patrimonio forestale italiano, per realizzare i normali interventi selvicolturali nei boschi tutelati da specifico decreto (Articolo 136) senza autorizzazione paesaggistica (ma rispettando tutte le altre norme forestali e ambientali), come del resto già previsto in una sentenza della Corte Costituzionale del 1996;
- la richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi in parchi pubblici e giardini vincolati è ancora del tutto necessaria;
- la richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi monumentali posti in aree vincolate è ancora del tutto necessaria;
- gli alberi monumentali sono inoltre tutelati da una specifica Legge (10/2013) che prevede sanzioni in caso di abbattimento o danneggiamento.
La Circolare del Masaf è qui di seguito allegata.