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Progetto turistico “Valdelsa Valdicecina Outdoor”, procedure e tutele della proprietà privata

Mar 21, 2024 | Novità

Come già ampiamente comunicato stiamo seguendo l’iter procedurale relativo al progetto turistico denominato Valdelsa Valdicecina Outdoor  del comune di Monteriggioni, che lo vede “capofila” in una più ampia iniziativa che vede, oltre al citato,  coinvolti i comuni di: Casole d’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi, Colle val d’Elsa, Radicondoli oltre ad  Castelnuovo Val di Cecina,  Montecatini Val di Cecina,  Monteverdi Marittimo e Pomarance, della Provincia di Pisa.

Di seguito il link del progetto: https://valdelsavaldicecina.it/

Pertanto, si invitano gli agricoltori dei citati comuni a porre la massima attenzione alle ricadute, siano esse positive e/o negative, che detta progettualità  potrebbe cagionare. L’istituzione e la formalizzazione dei riferiti ed ipotizzati vincoli dovrà essere ben valutata ed è opportuno, a parer nostro, che gli stessi abbiano piena contezza dei successivi accadimenti, obblighi e conseguenze.

L’ufficio Legale legale@confagricolturasiena.it tel. 0577.533217 rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Per economia di lavoro, di seguito, riportiamo un approfondimento circa le tematiche  quivi affrontate.

SENTIERISTICA E CICLOVIE

Assistiamo sempre più ad un interesse dei cittadini a percorrere il nostro territorio in bicicletta, lungo percorsi lontani dalle strade più frequentate, utilizzando ciclovie turistiche in aperta campagna.

Sorgono in proposito alcuni interrogativi, posto che si tratta molte volte di strade che, ancorché inserite in percorsi anche segnalati, attraversano terreni privati.

Un primo interrogativo riguarda il diritto da parte di terzi di percorrere dette strade, stante appunto il carattere privato e quindi la tutela piuttosto stringente che il nostro ordinamento prevede in ordine alla proprietà privata (cfr. art. 832 del Codice civile, che trova una «sponda» rilevante anche nel dettato costituzionale, p.e. art. 42 Cost.).

In proposito va detto che tale diritto, ove non costituito su base volontaria, può derivare da una acquisizione pervenuta per effetto di usucapione (maturata a seguito di un costante uso per il periodo previsto dalla legge), ovvero per effetto di un costante utilizzo da parte di una collettività, tale da dar luogo ad un diritto di passo pubblico, oppure ancora in seguito ad un procedimento espropriativo che, sempre sulla base del dettato costituzionale, abbia in tal modo assicurato alla collettività un diritto di passo sul bene di proprietà privata.

Se quindi il nostro ordinamento consente la possibilità che il bene privato possa essere gravato di un diritto altrui, per quanto concerne il caso in esame sorge il secondo interrogativo, legato alla tipologia di utilizzo di cui stiamo parlando.

In effetti, non è escluso che durante il passaggio si possano verificare danni per chi percorre i sentieri a piedi o in bicicletta e ciò che dobbiamo chiederci a questo punto è su chi possa ricadere la responsabilità per detti danni.

Le disposizioni da prendere in considerazione sono certamente quelle in tema di responsabilità extracontrattuale poiché, come si può ricavare da quanto sopra esposto, nessun legame contrattuale lega il proprietario del terreno con chi si trovi a percorrerlo con il suo mezzo di trasporto (bicicletta).

In proposito riteniamo si debba innanzitutto fare riferimento agli articoli 2043 e 2051 del Codice civile.

In base alla prima norma, art. 2043 c.c.  “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il secondo articolo invece dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La materia della circolazione sui sentieri escursionistici, non trova disciplina specifica nella normativa statale, in quanto l’escursionismo rientra nella materia del turismo di competenza legislativa “residuale” delle Regioni, di conseguenza, per definire le responsabilità conseguenti ad incidenti che si sono verificati percorrendo un sentiero, sarà necessario soprattutto ricorrere alla giurisprudenza, oltre che individuare le eventuali norme degli ordinamenti regionali applicabili.

In tema di responsabilità di cose in custodia e in relazione alla responsabilità di un Ente Parco è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, III Sezione, con l’Ordinanza 19.01.2018, n. 1257. La Corte ha precisato i princìpi di diritto a cui il giudice dovrà attenersi, in particolare, ha affermato che per i parchi naturali l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti.

La legislazione regionale toscana non fornisce una disciplina rassicurante sul piano di una completa disciplina in punto di responsabilità, mentre diversi operatori del settore hanno più volte lamentato una incompletezza sul punto in base a quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n. 17 del 1998.

Ciò premesso, sulla base di quanto sopra riportato, non è da escludere una responsabilità, in caso di incidenti avvenuti sulle strade in questione, anche da parte di quei soggetti che risultino proprietari ovvero tenuti alla manutenzione, magari anche sulla scia di quella giurisprudenza formatasi in tema della c.d. “insidia” e “trabocchetto”.

Altro aspetto sicuramente rilevante da considerare è quello inerente al fatto che nelle aree in esame non è infrequente il transito con mezzi di diversa natura, anche agricoli e di grosse dimensioni, quindi con il pericolo che la contemporanea presenza di ciclisti determini incidenti con i predetti mezzi.

Come si vede, la materia necessita senza dubbio una regolamentazione più approfondita e puntuale, resa questa più necessaria per il fatto che questa forma di turismo sta prendendo sempre più piede e quindi si rende necessario che un simile incremento venga accompagnato da una normativa che garantisca uno sviluppo non soltanto nel rispetto della proprietà privata, ma anche in termini di sicurezza.

 

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