In primo piano

Contratti di filiera agroalimentare, di Distretto del cibo e del Settore forestale – Proroga termine per investimenti al 31 dicembre 2028

Mar 27, 2024 | Novità

È stato pubblicato oggi il Decreto ministeriale con il quale viene prorogato al 31 dicembre 2028 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti relativi alle Misure PNC – Piano Complementare Nazionale, allungando così di due anni la possibilità di concludere gli investimenti.

Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.

Soggetti beneficiari

Per il settore agroalimentare

  1. le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
  2. le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  3. le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
  4. gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE)
  5. 2472/2022, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.

Per il settore forestale e dell’arboricoltura da legno sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell’accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:

  1. proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
  2. imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;
  3.  organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  4. società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.

Interventi ammissibili

Per il settore agroalimentare

  1. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
  2. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli;
  3. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati negli Avvisi;
  4. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
  5. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;

Per il settore forestale e dell’arboricoltura da legno

  1. investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
  2. investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
  3. investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro;
  4. investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito del MASAF al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21238 oppure inoltrare una mail all’indirizzo finanzagevolata@confagricolturasiena.it tel.0577/533246.