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Riconoscimento Consorzi bevande spiritose IGT

Apr 8, 2024 | Novità

Il decreto 29 agosto 2023, n. 233, pubblicato in G.U. n. 56 del 07/03/2024, secondo quanto disposto dall’art. 1, “Oggetto”, reca le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al Reg. (UE) 2019/787 che identifica le bevande spiritose designate da denominazioni ad indicazioni geografiche, in attuazione della Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 1, c. 5, che prevede la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero dell’agricoltura dei consorzi di tutela.

L’art. 3, “Consorzi di tutela”, dispone che per ciascuna indicazione geografica di bevanda spiritosa possa essere costituito un Consorzio di tutela. È consentita la costituzione di un Consorzio di tutela anche per più indicazioni geografiche purché le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purché, per ciascuna IG, sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

I Consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del “Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica” (DIQPAI) del Ministero dell’agricoltura e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle indicazioni geografiche e vigilanza della relativa IG.

I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) conferitori di materia prima;
b) distillatori;
c) elaboratori;
d) imbottigliatori.

Conformemente all’art. 4 “Attività dei consorzi e criteri di rappresentanza”, il Consorzio riconosciuto svolge le seguenti attività:

  1. avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata;
  2. fornire assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della indicazione geografica, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell’immagine;
  3. collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio dell’indicazione geografica tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge;
  4. esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG;
  5. agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori;
  6. svolgere azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF.

Il Consorzio può detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, che inserisce nello Statuto previa approvazione del ministero.

Un Consorzio di tutela per essere riconosciuto deve:

  1. essere rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI:
    • nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66% della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30% dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
    • nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66% della quantità in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30% degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela;
  2. essere regolamentato da uno Statuto, formulato ed approvato ai sensi dell’articolo 5, e consentire l’ammissione, senza discriminazione, dei soggetti appartenenti alle categorie precedentemente individuate (conferitori di materia prima, distillatori, elaboratori, imbottigliatori) singoli o associati e garantire una equilibrata rappresentanza negli organi sociali;
  3. disporre di strutture e risorse adeguate ai compiti.

Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per più indicazioni geografiche, la percentuale di rappresentanza deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

Il Consorzio riconosciuto opera nell’interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.

Per quanto riguarda lo Statuto, ai sensi dell’art. 5 “Statuto”, deve essere trasmesso dal Consorzio di tutela, che intende ottenere il riconoscimento, al “Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica” e per conoscenza al “Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale”.

Lo Statuto per essere approvato deve contenere:

  1. il nome della IG per la quale il Consorzio opera;
  2. le modalità non discriminatorie per l’ammissione al Consorzio esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie individuate precedentemente, in maniera singola o associata;
  3. i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, oppure per esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso;
  4. l’individuazione, le modalità di nomina e di funzionamento dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente;
  5. le norme per la nomina dell’Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro;
  6. le norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all’interno del Consorzio che assicurino l’espressione del voto a ciascun consorziato;
  7. le norme che garantiscano l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per più indicazioni geografiche;
  8. le norme per il componimento amichevole nella forma dell’arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, oppure tra i soci e il Consorzio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, oppure nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere

I Consorzi di tutela riconosciuti devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione delle categorie della filiera individuate, come indicato di seguito:

  1. per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell’ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è costituito al 50% da componenti della categoria dei distillatori e per l’altro 50% da componenti della categoria degli elaboratori;
  2. per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell’ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione è interamente costituito da componenti della categoria degli

Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per più indicazioni geografiche la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela è incaricato.

Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo Statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l’espressione del voto, come stabilito nell’art 6 “Modalità di voto”, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie individuate.

Il voto di ciascun consorziato è determinato dal valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell’anno solare immediatamente precedente la data dell’assemblea. La ponderazione può essere determinata anche mediante l’applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o più attività produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalità previste, è cumulativo delle attività svolte.

Decreto 29 agosto 2023 n 233_Reg recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per IG bevande spiritose

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