È stato pubblicato sul sito del MASAF il Decreto direttoriale n. 198090 del 03/07/2024 recante per oggetto “OCM Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Il Decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi inseriti nell’intervento del settore vino per le attività finalizzate al miglioramento della competitività del settore e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.
Di seguito il link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21448
La scadenza per la presentazione dei progetti di promozione nazionali per la prossima annualità è fissata al giorno 3 luglio 2024, ore 15.00. La scadenza per i progetti di promozione regionali e multiregionali sarà invece indicata negli avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome. I progetti avranno durata dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.
Stanziamento disponibile: le risorse disponibili visto il Piano strategico nazionale per il finanziamento a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2024/2025 dei progetti di promozione nell’ambito delle misure dell’OCM equivalgono a 98.027.879 euro di cui sui progetti nazionali 21.723.793,75 euro.
Attività finanziabili: i progetti possono avere a oggetto una o più attività nell’ambito delle azioni previste dall’art. 7 del DM 26 giugno 2023 ovvero azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità; partecipazione a manifestazioni e fiere; campagne di informazione; studi di mercati; studi per valutare i risultati delle attività.
Intensità di aiuto e contributo richiedibile
Per i progetti “nazionali” il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto è di quattro milioni di euro mentre l’importo minimo è di 500 mila euro.
Qualora sia destinato a più di un Paese terzo l’importo minimo deve essere di 200 mila euro per Paese o non inferiore ad 100 mila euro nel caso di Paese emergente. Si ricorda che fino alla annualità 2022/2023 l’importo minimo per Paese è fissato a 250 mila euro. E’ stata eliminata la previsione del svolgere azioni in massimo 5 Paesi terzi.
Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale massimo e minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, tuttavia, il valore progettuale non può essere inferiore a 100 mila euro, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore a 50 mila euro per Paese o non inferiore ad 25 mila euro nel caso di Paese emergente.
Restano invariati i requisiti per i soggetti proponenti in termini di percentuale del fatturato globale rispetto a cui si valuta il contributo massimo richiedibile che rimane pari al 5% del fatturato globale per le grandi imprese e al 10 % per la micro e piccole imprese. Confermati anche i requisiti oggettivi per cui si richiede un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri al soggetto proponente e di 75.000 litri per ciascun soggetto partecipante produttore di vino. Inserita per le Regioni la possibilità di fissare nei propri avvisi dei quantitativi minimi di vino confezionato diversi da quelli validi per i progetti nazionali ma comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.
Non sono più richiesti i tre preventivi per le spese di viaggio verso l’aeroporto del Paese terzo o dell’Italia e per le spese di vitto e alloggio.
Nel caso di impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti si potrà allegare una autodichiarazione che riporti l’impossibilità di presentare i tre preventivi evitando quindi la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato.
Sono stati dimezzati i tempi di valutazione delle varianti di spesa superiori al 20% degli importi delle singole attività che passano da 60 a 30 giorni. Si chiarisce che l’eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione e non dall’approvazione della variante.
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