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Dove installare impianti rinnovabili, arriva il Decreto Aree Idonee

Lug 9, 2024 | Novità

Adesso spetta alle Regioni individuare le aree e le superfici idonee, quelle non idonee e quelle ordinarie per la realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (Decreto Aree idonee) che dà attuazione all’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Il decreto, in vigore dal 2 luglio si pone due finalità principali: la prima è individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, stabilito dal PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima il cui ultimo aggiornamento è stato trasmesso dal MASE a Bruxelles proprio il 2 luglio) e determinati sulla base dell’obiettivo complessivo europeo al 2030. La seconda è stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi appena riportati.

Le Regioni sono dunque chiamate ad individuare sul proprio territorio le seguenti tipologie di aree: a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse; b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti; c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari del DLGS 28/2011 e s.m.i. (PAS, DILA, AU, CILA, ecc.); d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1-bis1, del DLGS 199/2021.

Si tratta di un decreto molto importante anche nell’ottica del Decreto CACER, uscito a gennaio di quest’anno, che regola le modalità di condivisione di energia da fonti rinnovabili tra gruppi di soggetti collocati su un determinato territorio, tra cui il meccanismo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Infatti, avere a disposizione una lista delle aree idonee in cui andare a realizzare gli impianti consente di programmare e pianificare gli interventi, con l’auspicio di semplificare e ridurre l’iter burocratico necessario per installare gli impianti a fonti di energia rinnovabile.

Il DM Aree idonee, a dispetto delle attese, non fornisce maggiore chiarezza sulla disciplina delle aree idonee rimandando alle regioni la loro individuazione seppure con l’impegno a raggiungere gli specifici target al 2030. Peraltro, il fatto che le Regioni potranno o meno confermare l’idoneità delle aree definite come idonee, in via transitoria, dal d.lgs. 199/2021, avrà impatto immediato su quelle iniziative che si stavano orientando su tali aree (aree adiacenti alle autostrade/insediamenti industriali/ ecc.).

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