La normativa CONAI si applica ai beni che vengono considerati imballaggi sui quali sono previste procedure di applicazione del Contributo Ambientale. In Italia, la normativa europea sugli imballaggi è stata recepita con diversi decreti legislativi dal 1997 al 2020 ed è in continua evoluzione con novità anche significative di anno in anno. Il tema del riciclo è quindi al centro del dibattito per la salvaguardia ambientale che si lega inevitabilmente anche ad importanti interessi economici. Ricordiamo che il Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI, nato sulla basa del Decreto Ronchi del 1997, è un consorzio privato, senza finalità di lucro e ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro. Al sistema CONAI sono tenuti a partecipare i produttori di imballaggi e gli utilizzatori di imballaggi, in quanto responsabili della corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi generati dal consumo dei propri prodotti. l Contributo Ambientale si applica in una fase particolare della vita dell’imballaggio. Questo particolare momento si chiama “prima cessione” ed avviene con il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo sul territorio nazionale:
- di imballaggi finiti dall’ultimo dei produttori o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore;
- della materia prima o semilavorato che il produttore o il commerciante cede all’utilizzatore che ne ricaverà imballaggi. In questi casi l’utilizzatore che ricaverà gli imballaggi verrà definito autoproduttore perché si produrrà da se gli imballaggi necessari per confezionare i suoi prodotti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.
L’articol 218, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 definisce imballaggio come “il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci”. L’Allegato E del medesimo decreto fornisce ulteriori dettagli, specificando che i vasi da fiori sono considerati imballaggi se destinati solo alla vendita e al trasporto, non a rimanere con la pianta per tutta la sua durata.
Le richieste pervenute da aziende (produttori di vasi e utilizzatori del settore ortoflorovivaistico) e associazioni di categoria di sospendere l’applicazione del contributo ambientale sui vasi in plastica per fiori/piante hanno creato un’importante discussione. I vasi appresentano un bene strumentale che non può e non deve essere soggetto al contributo CAC, anche e soprattutto in virtù della difficile condizione che ormai da mesi le aziende dei settori coinvolti vivono a causa degli importanti rincari dei costi energetici e degli aumenti delle materie prime. La proroga è finalizzata ad attendere gli sviluppi e il consolidamento del quadro normativo a livello comunitario dato che la proposta di nuovo Regolamento imballaggi, ha previsto alcune disposizioni che forniscono una linea interpretativa in alcuni passaggi non del tutto univoca rispetto alle definizioni di ciò che deve essere ritenuto un imballaggio da ciò che non lo è. Fermo restando l’impostazione attuale del Regolamento, che comunque entrerà in vigore nel 2026, già fornisce elementi utili ad escludere la quasi totalità dei vasi da fiori e piante dalla classificazione di imballaggio.
Come Confagricoltura, abbiamo sempre sostenuto e ribadito che i “vasi in plastica per fiori/piante” non rientrano nella definizione di imballaggio non essendo esclusivamente orientati al “trasporto” e alla “commercializzazione” dei prodotti, ma piuttosto rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante, sia in fase di produzione che nelle fasi successive, e come tali debbono essere considerati “mezzi di produzione” esentati da ogni contribuzione. In ragione delle problematiche ricadenti in capo al sistema consortile ed in mancanza di interventi chiarificatori da parte del legislatore, il CONAI non potrà richiedere l’applicazione del contributo ambientale sui vasi classificati come imballaggio ai sensi della circolare CONAI di dicembre 2022.
La sospensione è stata prorogata fino al 28 febbraio 2025, in attesa di chiarimenti normativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a agronomia@confagricolturasiena.it tel. 0577/533224