Si è svolto lo scorso 23 luglio un workshop organizzato dal Masaf, nell’ambito della Rete rurale nazionale con l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte e le modifiche in corso in merito al Piano strategico della Pac 2023-2027. Le principali indicazioni emerse sulla condizionalità illustrano l’evoluzione del quadro normativo delle BCAA nella condizionalità in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468.
Si segnalano, a seguire, le principali novità:
- BCAA 3 (Divieto di bruciare le stoppie): è stata approvata la richiesta sollevata da Confagricoltura di sostituire il termine “emergenze” fitosanitarie con il termine “ragioni”, allineando quindi il testo del decreto a quanto indicato nel Reg. (UE) 2021/2115; ciò al fine di semplificare notevolmente l’applicazione della norma. Infatti, le ragioni fitosanitarie possono essere scritte anche nel bollettino fitosanitario, senza dover attendere l’ordinanza dell’Autorità competente. Tale modifica è già stata introdotta con il DM 29 febbraio 2024;
- BCAA 6 (Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili): gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate. Tale modifica, introdotta dal Reg. (UE) 2024/1468, consente di semplificare ulteriormente l’applicazione della norma;
- BCAA 7 (Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse): vi è stata un’importante semplificazione con l’introduzione anche della diversificazione colturale per adempiere a tale BCAA. In risposta alle domande sollevate e inviate da Confagricoltura nei giorni precedenti al workshop è stato chiarito che: le aziende che nel 2024 devono osservare solo la BCAA 7 (perché non richiedono nessun intervento, ecoschema o impegno agro-climatico ambientale, che ha la BCAA 7 come elemento pertinente come per esempio l’Ecoschema 4) possono avvalersi della diversificazione già dal 2024, in quanto nel 2023 vi era la deroga all’applicazione della BCAA 7. Viceversa, per coloro che nel 2023 hanno richiesto un ecoschema o impegno agro-climatico ambientale che ha la BCAA 7 come pertinente, la rotazione deve essere completata o nell’arco dell’anno (con una coltura secondaria adeguatamente gestita che sta sul terreno per almeno 90 giorni) oppure nell’anno successivo cambiando genere botanico;
- BCAA 8 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli): come noto il Reg. (UE) 2024/1468 ha eliminato l’impegno più vincolante della norma che era quello del 4% dei seminativi a riposo e/o elementi non produttivi. Nel corso dell’incontro, la risposta a una domanda posta da Confagricoltura ha chiarito che, se la Commissione si pronuncia contrariamente alle modifiche introdotte dal DM 28 giugno 2024 in merito alla costituzione dell’ECO 5 livello 1 (che sappiamo essere la condizione per l’eliminazione dell’obbligo del 4%), in ogni caso per il 2024, e retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024, non vi sarà per le aziende agricole l’obbligo del rispetto del 4% dei seminativi a riposo e/o elementi non produttivi; l’unico aspetto sul quale si aspetta il parere della Commissione è la possibilità di vedere remunerato tale impegno, con il livello 1 dell’Ecoschema 5 appunto.;
Relativamente all’ Ecoschema 1 sono due le principali novità:
– il passaggio dal valore di mediana a quello di soglia, a partire dall’ anno di domanda 2024, sulla base della valutazione dell’andamento del consumo degli antimicrobici e previo parere del CTSBA, si sta procedendo all’adeguamento delle soglie dell’intervento;
– la modifica al PSP per mantenere per tutta la programmazione la deroga all’adesione al SQNBA (per il livello 2 dell’Ecoschema 1) per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni di massimo 20 UBA (precedentemente infatti la deroga per un massimo di 20 UBA era limitata solo al 2023 e poi scendeva a 10 UBA).
Sulla base delle domande poste da Confagricoltura sono stati poi chiariti i seguenti aspetti:
– le soglie presentate nel corso dell’incontro e sopra riportate sono quelle valide per il 2024; entro la fine del mese è previsto un decreto interministeriale del MASAF e del Ministero della Salute su questo argomento. Tali soglie saranno poi indicate in uno specifico Allegato (Allegato XI) del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022. L’ecoschema sarà articolato solo su due livelli. Per accedere al livello 1, per quanto riguarda la riduzione della DDD del 10%, i valori da prendere a riferimento sono quelli del 2022;
– qualora l’allevatore non abbia valori uguali o inferiori alla mediana (2023) /soglia (2024) o non li riduca di almeno il 10%, il premio non verrà corrisposto;
– i disciplinari del SQNBA saranno ultimati a settembre;
– al momento non è prevista l’articolazione delle soglie anche per le categorie perché andrebbero a complicare ulteriormente il quadro di individuazione delle soglie;
– la modifica del PSP sugli allevamenti bovini di piccole dimensioni dovrà attendere la chiusura del secondo emendamento al PSP, per procedere appunto con la terza proposta di emendamento.
Ecoschema 4: sulla base della domanda posta da Confagricoltura, è stato indicato che per la campagna 2024 è possibile uscire dall’Ecoschema 4 per coloro che lo hanno richiesto nel corso della campagna 2023. Infatti, come noto, si tratta di un impegno biennale. Agea sta lavorando per predisporre le modalità per dare seguito a tale indicazione.
Ecoschema 5: sulla base delle domande poste da Confagricoltura è stato chiarito che:
– ai fini dell’ammissibilità all’aiuto delle superfici al nuovo Ecoschema 5 livello 1 è necessario che gli appezzamenti richiesti a premio rispettino obbligatoriamente i limiti dimensionali già previsti dall’art. 21 del DM 23.12.2022 n. 660087 (ossia, una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri). Conseguentemente, il mancato rispetto di tale condizione comporta l’inammissibilità all’aiuto dell’intera parcella agricola richiesta a premio;
– al momento non si conoscono le tempistiche di chiusura dell’interlocuzione informale avviata con la Commissione europea in merito al livello 1 dell’Ecoschema 5. In ogni caso, se anche la risposta sarà tardiva, ma positiva, gli effetti si applicheranno retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024;
– se la Commissione si pronuncia contrariamente alle modifiche introdotte dal DM 28 giugno 2024 in merito alla costituzione dell’ECO 5 livello 1, le risorse previste per tale livello saranno riassegnate all’attuale livello 2 dell’Ecoschema 5. Dal momento che il budget dell’Ecoschema è di fatto rimasto invariato;
– in merito alla deroga per rischio incendi prevista dall’art. 2, comma 9, del DM 28 giugno 2024 è stato chiarito che, l’Organismo di controllo a cui si fa riferimento è l’Organismo Pagatore. Pertanto, i beneficiari interessati devono comunicare tempestivamente all’Organismo Pagatore le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall’azione intrapresa, secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento; Sostegno accoppiato al reddito per il pomodoro da trasformazione: a partire dalle semine 2024, gli agricoltori possono utilizzare materiale di propagazione proveniente da sementi di categoria standard e da sementi coperte da Autorizzazione Provvisoria alla Vendita per il secondo anno consecutivo che, quindi, hanno superato una delle prove per ottenere l’iscrizione al Catalogo comune delle Varietà .
Interventi settoriali Apicoltura – Alimentazione di soccorso: si tratta di nuova azione che prevede il finanziamento dell’acquisto di alimenti per le api. È consentito nei casi accertati di “crisi climatica” quando gli eventi meteorologici comportino un’insufficiente alimentazione naturale nell’ambito dell’ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza. Per questa azione sarà prevista una percentuale di contribuzione pubblica non superiore al 50% del costo dell’alimentazione somministrata agli alveari.
Sistema di controllo e sanzione: un aspetto importante che è stato sottolineato nel corso della presentazione di Agea è che, anche se sulla base del Reg. (UE) 2024/1468, le aziende con SAU ≤ 10 ha non sono soggette a controlli e sanzioni da parte della condizionalità; le stesse aziende devono però rispettare le regole di condizionalità. Soprattutto se questa costituisce la baseline di un aiuto perché si applicheranno le sanzioni previste per l’aiuto.
Modifiche al Piano Strategico della PAC: per quanto riguarda le modifiche al PSP siamo ancora in attesa dell’approvazione formale da parte della Commissione europea delle modifiche proposte nel secondo emendamento al Piano strategico; pertanto finché non si avrà riscontro su queste non sarà possibile procedere con le proposte del terzo emendamento al PSP.
Per coloro che desiderano approfondire sono disponibili qui di seguito le slide del workshop.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a agronomia@confagricolturasiena.it – tel. 0577/533224.