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Calendario Venatorio Regione Toscana 2024-25

Ago 28, 2024 | Novità

Si comunica ai soci che la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio 24/25. Di seguito si riportano le date di apertura per le varie specie:

1.1) dal 15 settembre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2025, in presenza di specifici piani di prelievo;

1.2) dal 15 settembre al 30 novembre 2024 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell’Allegato B al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2024 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 15 settembre al 8 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 15 settembre al 31 ottobre 2024 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2024;

1.6) dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2025 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe a partire dal 9 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell’istituto;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2025 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle Aziende Faunistico Venatorie e nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.

Di seguito le principali specifiche riguardanti la caccia al cinghiale:

2.1) il prelievo in braccata nelle aree vocate è consentito dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dell’arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall’art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2024 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;

2.2) nelle aree vocate di cui all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate e vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l’anno nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 623 del 27/05/2024 e successive integrazioni. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell’area vocata.

Per chiarimenti o approfondimenti potete contattare il nostro Ufficio Faunistico Venatorio per mail all’indirizzo faunistico@confagricolturasiena.it – tel. 0577/533238 oppure tutti i mercoledì delle 15:00 alle 17:00, anche in presenza PREVIO APPUNTAMENTO.

Delibera_n.903_del_29-07-2024

 

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