In primo piano

Regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti

Ago 29, 2024 | Novità

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – con due diverse note 1091 del 18.06.2024 e 1133 del 24.06.2024  – ha fornito indicazioni per la corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio penale in materia di somministrazione, appalto e distacco illecito introdotto dal cd. “decreto PNRR” (art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024).

Come si ricorderà infatti tale norma ha reintrodotto il regime sanzionatorio penale nei casi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoratori, anche fraudolenta, nonché di appalto e distacco irregolare (la normativa era stata oggetto precedentemente di depenalizzazione).

Ed infatti, ad oggi il testo dell’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 (“Sanzioni”) prevede che:

  • l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (comma 1 come novellato);
  • “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione” (comma 5-bis).

Di seguito le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato.

Importo delle ammende (maggiorazioni e recidiva)

Con la prima nota (n.1091 del 18/06/2024) l’INL si sofferma in particolare sulla determinazione dell’importo finale delle ammende introdotte dal “decreto PNRR”.

I chiarimenti si sono resi necessari per effettuare un’interpretazione sistematica tra le novità e quanto già previsto da norme preesistenti, ed in particolare dall’art. 1, c. 445, della legge n. 145/2018. Tale norma, infatti, già prevedeva la maggiorazione del 20% per la violazione delle disposizioni dell’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 (modificato, da ultimo, dal “decreto PNRR”), nonché il raddoppio della medesima maggiorazione in caso di reiterazione della condotta.

A tal proposito, l’INL ritiene che la maggiorazione del 20% (già prevista dall’art. 1, c. 445, lettera d, n. 1, della legge n. 145/2018) si applichi anche alle nuove sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco illecito disciplinate proprio dall’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, come novellato dal “decreto PNRR”.

L’INL chiarisce inoltre che in caso di reiterazione delle condotte di somministrazione, appalto e distacco illecito, la recidiva sarà punita con una sommatoria di sanzioni. Ed infatti, il “decreto PNRR” ha introdotto una nuova tipologia di recidiva (cd. “specifica”), prevedendo l’aumento del 20% ove nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Ma tale previsione, secondo l’INL, non fa venire meno quanto già previsto dall’art. 1, c.445, lettera e) della legge n. 145/2018 il quale, come detto, stabiliva già il raddoppio della maggiorazione se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (cd. “recidiva semplice”).

In sostanza, l’Ispettorato ritiene che le due previsioni, che sanzionano in modo diverso la medesima ipotesi di recidiva, vadano entrambe applicate alla stessa condotta di somministrazione, appalto e distacco illeciti, determinando una sommatoria di sanzioni e conseguentemente un significativo aggravio di importi.

Infine, l’INL, ricorda che la quantificazione finale della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro, secondo quanto previsto dal nuovo c. 5-quinques dell’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, novellato dal “decreto PNRR”.

Ambito temporale di applicazione delle sanzioni penali

Con la seconda nota (n. 1133 del 24 giugno 2024) l’INL si sofferma invece sul regime intertemporale di applicazione delle nuove sanzioni introdotte dal “decreto PNRR”.

Tali sanzioni penali, precisa l’INL, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024).

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua, dunque, ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato (art. 1 del D.lgs. n. 8/2016).

Tuttavia, per l’INL, le ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché i casi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data, saranno soggette alle sanzioni penali stabilite dal nuovo art. 18 D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal “decreto PNRR”.

Vista la complessità della materia, a brevissimo, sarà calendarizzata una riunione al fine di meglio evidenziare le novità introdotte.

 Per chiarimenti pregasi  contattare lo 0577/533217 legale@confagricolturasiena.it