Con il messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024, l’INPS comunica il differimento – dal 16 settembre al 16 dicembre 2024 – della scadenza di pagamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2024 dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023 (comuni individuati dall’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023, convertito dalla legge n. 100/2023).
Il differimento del predetto termine è stato richiesto all’INPS e al Ministero del Lavoro da Confagricoltura al fine di evitare il pagamento della contribuzione ordinaria da parte dei datori di lavoro interessanti che, ai sensi del cd. Decreto agricoltura (DL. N. 63/2024, convertito dalla legge n. 101/2024), si erano visti riconoscere, con riferimento all’anno 2024, il regime contributivo agevolato spettante alle aziende operanti nelle cd. zone svantaggiate (riduzione del 68 per cento).
Ed infatti gli avvisi di pagamento pervenuti nei giorni scorsi ai datori di lavoro agricolo interessati sono stati tariffati dall’Istituto in misura intera, senza la riduzione del 68 per cento prevista dal citato decreto agricoltura.
A seguito del messaggio INPS, i datori di lavoro operanti nei comuni alluvionati, potranno sospendere il pagamento della contribuzione agricola dovuta per il primo trimestre 2024 fino al 16 dicembre, senza necessità di presentare alcuna istanza o comunicazione all’INPS. Resta fermo che i datori di lavoro interessati che avessero già provveduto al pagamento della predetta contribuzione avranno diritto alla compensazione di quanto pagato in eccedenza, nei modi che saranno indicati successivamente dall’Istituto.