Con sentenza n. 22674/2024 del 12 agosto u.s. la Corte di Cassazione, si è espressa favorevolmente su una questione di grande rilevanza per il settore agrituristico riferita alla classificazione fiscale dei fabbricati strumentali all’attività agrituristica.
Nello specifico, il caso in esame, riguardava una società agricola toscana, proprietaria di un immobile destinato all’attività agrituristica censito in catasto nella categoria A/8 (abitazioni in ville) che si era vista negare il riconoscimento del requisito di ruralità su tale immobile sulla base del presupposto che, essendo classificato come ” di lusso”, non potesse godere del riconoscimento di ruralità. La società ha pertanto impugnato la precedente sentenza della Commissione Tributaria regionale di fronte alla Corte di cassazione sostenendo che il fabbricato, nonostante la classificazione A/8, dovesse essere riconosciuto come rurale data la sua effettiva destinazione agrituristica.
La Suprema Corte ha fornito un’interpretazione chiara e inequivocabile della normativa vigente stabilendo che, nel caso dei fabbricati ad uso agrituristico si deve fare riferimento all’art. 9, c. 3-bis D.L. 557/1993, e non al c. 3 dello stesso articolo che riguarda invece i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ciò significa che i fabbricati destinati all’attività agrituristica devono essere considerati rurali a fini fiscali indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Il citato comma 3-bis dell’art. 9 DL 557/93 non prevede infatti, nessuna limitazione al riconoscimento della ruralità riferibile alla categoria catastale di riferimento ma piuttosto, include esplicitamente “i fabbricati destinati all’esercizio dell’attività agrituristica” tra quelli considerati rurali a fini fiscali.