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Lavoratori Extracomunitari. Decreto-legge di modifica alla disciplina dell’ingresso per motivi di lavoro. Prima informativa

Ott 8, 2024 | Novità

Il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2024, ha approvato un apposito decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti la disciplina dell’immigrazione.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale e dell’emanazione della circolare congiunta dei Ministeri competenti che dovrà fornire indicazioni operative sulle modifiche alle procedure, si forniscono qui di seguito alcune anticipazioni sulle principali novità.

  • Click day plurimi e settoriali per ciascun anno (anziché un unico click day ad inizio anno), per intercettare meglio i fabbisogni nei diversi periodi. Per i settori agricolo e turistico-alberghiero sarebbero previsti, a quanto ci consta, due click day: un primo – il 12 febbraio 2025 – per l’assegnazione del 70% delle quote annuali messe a disposizione e un secondo – il 1° ottobre 2025 – per il residuo 30% di quote assegnate nel 2025;
  • Limitazioni alla possibilità di presentare istanze. Non dovrebbe più essere consentita la presentazione di istanze di nulla osta al lavoro conto-terzi da parte di soggetti privati, al fine di restringere il numero dei soggetti abilitati e prevenire comportamenti fraudolenti. Le richieste potranno essere presentate soltanto dal datore di lavoro richiedente o dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative;
  • Precompilazione delle richieste con ampio anticipo rispetto al click day, al fine di consentire alle amministrazioni competenti controlli preventivi sull’affidabilità del soggetto richiedente, attraverso l’incrocio di diverse banche-dati. Più in particolare, la precompilazione delle domande relative al primo click day del 12 febbraio 2025 dovrebbe essere consentita nel periodo dal 1° al 30 novembre 2024;
  • Controlli preventivi antifrode. Nel lasso di tempo che intercorre tra il precaricamento delle domande ed il vero e proprio click day, l’Ispettorato del Lavoro – in collaborazione con Agenzia delle Entrate ed AGEA – effettuerà i controlli relativi al rispetto delle previsioni dei contratti collettivi ed alla congruità del numero di richieste presentate rispetto alla capacità economica dell’impresa;
  • Numero di lavoratori richiesti proporzionato alla capacità economica del datore di lavoro secondo i criteri e le modalità che saranno definiti da un apposito decreto del Ministro del Lavoro (da emanarsi entro 20 giorni);
  • Conferma del datore di lavoro: entro 7 giorni dalla richiesta di visto di ingresso al Consolato italiano da parte del lavoratore, il datore di lavoro sarà chiamato a confermare al SUI l’interesse alla richiesta di nulla osta;
  • Informatizzazione del contratto di soggiorno: deve essere firmato digitalmente dal datore di lavoro (può contenente anche la firma autografa del lavoratore) e trasmesso telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia;
  • Esclusione dai successivi click day (black list) per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti non hanno effettivamente instaurato rapporti di lavoro con stranieri autorizzati all’ingresso (salvo prova di causa non imputabile al datore di lavoro);
  • Esclusione delle richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi stagionali in permessi per lavoro subordinato dal sistema delle quote predeterminate dal decreto flussi, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali;
  • Extracomunitari provenienti da Paesi a rischio. Il Ministero degli Esteri può individuare con decreto i Paesi stranieri che – pur continuando ad essere ricompresi tra quelli del decreto flussi – presentano profili di rischio rispetto alle procedure per l’ingresso in Italia, quali Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka (dalle verifiche effettuate sulle pratiche presentate in occasione degli ultimi click day le maggiori irregolarità hanno riguardato cittadini provenienti da tali Paesi). I nulla osta relativi ai lavoratori provenienti dai Paesi a rischio potranno essere concessi solo previa verifica dell’Ispettorato del Lavoro.
  • Permessi di soggiorno: sono previste altre misure per il rilascio di permessi per attesa occupazione e di permessi speciali in caso di collaborazione con le autorità inquirenti (vittime di intermediazione e sfruttamento).
  • Incremento della dotazione di risorse umane per gli sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture e per il rilascio dei visti.

Torneremo sull’argomento non appena verranno emanate le successive circolari.

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