Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con il decreto 18 settembre 2024, n. 132 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 20/09/2024) – ha emanato il regolamento attuativo relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della c.d. “Patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Come noto, la “Patente a crediti” – introdotta dal decreto-legge n. 19/2024 (art. 29, c. 19, lett. a) che modifica l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008) convertito dalla legge n. 56/2024 – è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui vengono effettuati lavoro edili o di ingegneria civile. Con il DM in commento – a cui faceva espresso rinvio la citata norma di legge – vengono disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi, i criteri di attribuzione di ulteriori crediti nonché il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione e le modalità di recupero dei crediti decurtati. I contenuti del Decreto Ministeriale in commento sono stati, peraltro, oggetto della Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al quale sono attribuite le competenze per il rilascio, la sospensione e la revoca della patente. Si evidenziano qui di seguito alcuni aspetti relativamente a quanto di nostra competenza.
Ambito di applicazione
La nuova previsione opera con riferimento ad appalti per la realizzazione di lavori edili, considerato che la patente è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c.1, lettera a) del T.U. in materia di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008). A tal proposito la circolare dell’INL citata si limita a precisare che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri”. La patente a punti potrebbe dunque essere richiesta anche ad aziende non edili che operano in cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Al riguardo occorre in particolare sottolineare che:
- il citato articolo 89, c.1, lettera a) del T.U. definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” del T.U. medesimo;
- l’Allegato X, contenente, l’Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) indica espressamente i “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”.
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, si può affermare, con sufficiente sicurezza, che le imprese agricole debbano considerarsi, allo stato, non rientranti nell’ambito di applicazione della cd. “Patente a punti”, salvo forse la remota ed improbabile ipotesi in cui svolgano servizi “conto terzi”, come attività connessa, nell’ambito di cantieri edili come sopra definiti. È noto, infatti, che i servizi “conto terzi” come attività connessa possono esser svolti dalle aziende agricole anche in favore di soggetti che non operano nel settore primario. L’applicazione della nuova normativa potrebbe invece riguardare le imprese che svolgono attività di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato nella sola ipotesi in cui siano chiamate ad operare nell’ambito di cantieri edili temporanei o mobili come sopra definiti. Sono invece espressamente escluse dall’obbligo del possesso della patente le imprese che, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, sono in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, c. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (codice degli appalti) a prescindere dalla categoria di appartenenza. Si ricorda, infine, che – sebbene per il momento la patente non operi per le aziende che effettuino lavorazioni agricole – è prevista la possibilità di estenderla anche ad altri settori produttivi (diversi dall’edilizia) attraverso decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “sentite le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.
Rilascio della patente
La patente sarà rilasciata in formato digitale, a seguito di domanda (presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delegato) al portale dell’INL, previo accesso tramite SPID o CIE. Il portale per effettuare la richiesta della patente è attivo dal 1° ottobre 2024 ma la circolare INL precisa che le relative istruzioni tecniche saranno fornite con apposita nota tecnica di prossima emanazione. In ogni caso, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, nei casi richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all’INL ed avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 (fermo restando l’obbligo di presentazione della domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data). Ai fini del rilascio della patente è richiesto, in particolare, il possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. La circolare INL precisa in proposito che alcuni dei citati requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). La patente sarà visibile, sempre sul portale INL, dai titolari della patente o loro delegati, dalle pubbliche amministrazioni, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriali), dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, dal responsabile dei lavori, dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e dai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente potrà essere oggetto di revoca dall’INL a seguito di dichiarazione non veritiera o di sospensione a seguito di provvedimento cautelare. Il punteggio iniziale della patente sarà di trenta crediti, con la possibilità di incremento fino alla soglia massima di cento crediti secondo alcuni criteri fissati dell’art 5 del DM in commento. La patente può subire invece decurtazioni a seguito delle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al D.lgs. n.81/2008. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione (composta da rappresentanti dell’INL e INAIL), tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una violazione del suddetto allegato e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.