Sulla G.U. n. 239 del 11/10/2024 è stato pubblicato il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali“.
Il decreto – che dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre p.v. – si compone di tre parti:
- una prima parte contiene una serie di modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro dirette, nelle intenzioni dal Governo, a rendere più efficienti le procedure dei flussi di ingresso per lavoro;
- una seconda parte che mira a combattere il lavoro sommerso e a garantire una maggior tutela alle vittime di sfruttamento lavorativo;
- una terza parte che prevede una serie di modifiche alla disciplina in materia di soccorso in mare e norme relative all’attività di identificazione dei migranti e alla disciplina dei respingimenti.
In attesa dell’emanazione della circolare interministeriale che dovrà fornire le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per il prossimo click day alla luce delle nuove previsioni contenute nel decreto-legge in commento, si indicano qui di seguito le principali novità introdotte:
- il click day per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico relativo all’anno 2025 è fissato per le ore 9:00 del 12 febbraio 2025 (per il solo settore turistico è stato fissato un secondo click day in data 1° ottobre 2025);
- le quote stagionali assegnate ai settori agricolo e turistico per l’anno 2025 dal DPCM triennale del 27/09/2023 vengono aumentate, passando complessivamente da 93.500 a 110.000. Le quote così determinate vengono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e quello turistico (55.000 per ciascuno dei due settori). Vengono altresì aumentate, nell’ambito del totale assegnato ad ogni settore, le quote riservate alle istanze presentate dalle associazioni di rappresentanza del settore agricolo che passano, per il 2025, da 42.000 a 47.000 (art. 2, commi 5 e 8);
- viene fissato un numero massimo alle istanze di nulla osta al lavoro, pari a tre, che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano ad intermediari abilitati. Tale limite non si applica infatti alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o i soggetti intermediari autorizzati ad operare ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, etc.) per le quali potranno essere presentate un numero di domande proporzionali al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa (art. 2, c. 4);
- per l’anno 2025 la precompilazione delle richieste relative al click day del 12 febbraio 2025 si svolge, per i datori di lavoro privati e per le organizzazioni di categoria firmatarie dell’apposito protocollo con il Ministero del Lavoro, dal 1° al 30 novembre 2024, al fine di consentire alle amministrazioni competenti controlli contestuali sull’affidabilità del soggetto richiedente, attraverso l’incrocio di diverse banche-dati. In particolare, dal 1° dicembre 2024 al 12 febbraio 2025 (data fissata per il click day), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA – esegue le verifiche relative all’osservanza dei CCNL da parte del datore di lavoro e quelle relative alla congruità delle richieste presentate. Le modalità di precompilazione e i settori interessati saranno definite con circolare congiunta dei Ministeri competenti (art.2, c.1);
- viene introdotto l’obbligo di conferma dell’interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, da effettuarsi entro 7 giorni dalla richiesta di visto di ingresso al Consolato italiano da parte del lavoratore. Tutta la procedura sarà gestita in modalità informatica e, in caso di mancata conferma, l’istanza di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta revocato (art. 1, c. 1, lettera e), punto4);
- viene informatizzata la procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno che deve essere firmato digitalmente dal datore di lavoro (può contenente anche la firma autografa del lavoratore) e trasmesso telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia (art. 1, c.1, lettera e) punto 5);
- viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire all’Amministrazione un domicilio digitale (PEC) iscritto in uno dei cd. “indici nazionali” per consentire l’invio certo di comunicazioni essenziali alla prosecuzione dell’iter della domanda (art. 1, c. 1, lettera e, punto 1.4);
- viene considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro che nei tre anni precedenti non ha sottoscritto il contratto di soggiorno con stranieri autorizzati all’ingresso, salvo prova di causa non imputabile al datore di lavoro (art. 1, c.1, lettera e) punto 2);
- vengono escluse dal sistema delle quote predeterminate dal decreto flussi le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi stagionali in permessi per lavoro subordinato, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali. Ne consegue che tali permessi potranno essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici (art. 1, c. 1, lettera f) punto 6);
- alle istanze di nulla osta per cittadini extracomunitari provenienti da Paesi “a particolare rischio” non si applica il principio del silenzio assenso previsto dal T.U. immigrazione (20 giorni per lavoro stagionale). Il Ministero degli Esteri individua con decreto i Paesi stranieri che – pur continuando ad essere ricompresi tra quelli del decreto flussi – presentano profili di rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. I nulla osta relativi ai lavoratori provenienti dai Paesi “particolarmente a rischio” potranno essere concessi solo previa conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In via d’urgenza, nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, vengono sospesi i visti di ingresso in Italia per i cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka per i quali è stata presentata domanda a valere sul click day per l’anno 2024 (art. 3);
- fermo restando il limite massimo di nove mesi, viene precisato che il nulla osta al lavoro stagionale potrà essere prorogato (e il permesso di soggiorno rinnovato) in caso di offerta di nuova opportunità di lavoro stagionale effettuata non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente rapporto di lavoro (art. 1, c.1, lettera f), punto4).