È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale il decreto concernente l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come modificati dall’articolo 4 bis del Decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024 n. 101.
Il decreto ministeriale che attua il registro comunemente denominato “Granaio d’Italia”, disciplina il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.
Si ricorda che i prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
- Frumento duro;
- Frumento tenero e frumento segalato;
- Granturco;
- Orzo;
- Farro;
- Segale;
- Sorgo;
- Avena;
- Miglio e scagliola;
Tutti gli operatori sono tenuti ad effettuare la registrazione dei prodotti trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais
d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate annue per l’avena;
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:
- le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi.
- Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici.
- Tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
- I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
- I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione.
In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
I soggetti che, essendovi obbligati a partire dal 1° marzo 2025, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto la registrazione dei prodotti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con il presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.
Il sistema dedicato al registro è accessibile dal portale SIAN all’operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonché la gestione dell’anagrafica fornitori/destinatari.
Il nuovo assetto del registro “Granaio d’Italia”, drasticamente semplificato dal “decreto legge agricoltura” con la sua conversione, consente di bilanciare le esigenze di monitoraggio delle disponibilità cerealicole nel mercato interno, comprese sia le produzioni che le importazioni, e la complessità della rilevazione.
Significative alcune semplificazioni chieste anche da Confagricoltura quali la cadenza trimestrale delle rilevazioni e la esenzione dei quantitativi al di sotto di determinate soglie diverse da prodotto a prodotto; l’esclusione degli allevamenti dall’obbligo di registrazione e così delle produzioni consegnate subito dopo la trebbiatura a strutture private o associative. Lo strumento necessita ora di essere verificato in concreto in quanto agli oneri che esso comporta per gli operatori.
I nostri Uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.