Il MASAF ha emanato le disposizioni nazionali attuative per gli interventi settoriali OCM inerenti la “ristrutturazione e riconversione dei vigneti “e gli “investimenti” riportate rispettivamente nei DM Prot. n 0635206 del 02/12/2024 (allegato 1) e DM Prot. n. 0635212 del 02/12/2024. I testi abrogano e sostituiscono i precedenti decreti ministeriali DM 16 dicembre 2022, n. 646643 inerente all’intervento “ristrutturazione e riconversione vigneti” (RRV) e DM 14 dicembre 2022, n. 640042 inerente all’intervento “investimenti”. Il MASAF, infatti, ha dovuto procedere ad un adeguamento dei riferimenti normativi imposti dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2115 e con l’occasione ha apportato alcune modifiche al testo dei decreti suggerite dalla esperienza maturata nel corso dei precedenti anni di implementazione degli stessi.
OCM Ristrutturazione e riconversione vigneti
Rispetto al decreto precedente la norma attuale prevede le principali novità di seguito riportate:
- è inserito il riferimento alle tabelle standard dei costi unitari (TSCU), elaborate da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA (allegato 3) ed è inserita la definizione inerente la viticoltura eroica (art. 1);
- la domanda di aiuto potrà essere presentata sia alla Regione che all’OP, in base alla scelta regionale (art. 4);
- le attività e azioni non ammesse sono richiamate in modo specifico al nuovo comma 6 dell’art. 5. Nei propri bandi le Regioni potranno non ammettere ulteriori spese o attività/azioni riportate nelle TSCU;
- è stato sottolineato (art.8) che la dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento RRV è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027, in quanto, attualmente, è questo il termine della programmazione europea (PAC 2023-2027);
- i vigneti eroici sono equiparati alla “viticoltura eroica” riportata nelle TSCU in modo da chiarire il riferimento ai fini della definizione della spesa e del contributo ammissibile (art. 9);
- si introducono nuove disposizioni relative alle varianti e modifiche minori dell’operazione approvata. Con circolare Agea saranno dettagliate le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti (art.11);
- sono inserite nuove disposizioni in modo da non prevedere penali o sanzioni nei casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, nazionali o comunitarie (art.13). Tale specifica è stata sostenuta da Confagricoltura e si è resa necessaria, a quanto appreso dal MASAF, a seguito delle vicende accadute negli ultimi anni che hanno portato alla previsione di disposizioni meno rigide qualora ricorrano circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del soggetto;
- è introdotta nel testo (art.14) una nuova disposizione che stabilisce che gli investimenti finanziati con l’intervento di ristrutturazione e riconversione debbono restare “di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale”, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell’inosservanza. Tuttavia, saranno previste successivamente circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni ai sensi delle quali gli OP non recupereranno l’aiuto finanziario dell’Unione. Questa disposizione relativa all’impossibilità di cedere i vigneti realizzati con il contributo OCM non prima dei 5 anni dalla data di presentazione dell’accertamento finale sono valide già a partire dalle istanze presentate nella campagna 2023/2024.
OCM Investimenti
Rispetto al decreto precedente la norma attuale prevede le novità principali di seguito riportate:
- è stata data la possibilità di presentare la domanda di aiuto sia alla Regione che all’OP, in base alla scelta regionale (art. 4). Allo stesso articolo è stata prevista la possibilità da parte del beneficiario di presentare varianti o modifiche minori dell’operazione inizialmente approvata;
- è stato inserito l’ampliamento della deroga, prevista per gli investimenti annuali, anche per la seconda annualità del progetto degli investimenti biennali (art. 5). Parimenti a quanto deciso per RRV è posto in evidenza che la dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento “Investimenti” è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027, in quanto, attualmente, è questo il termine della programmazione europea (PAC 2023-2027);
- le sanzioni (art. 6) sono rimandate al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- è stabilito (art.7), parimenti a RRV; che investimenti finanziati debbono restare di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell’inosservanza. Tuttavia, successivamente, saranno previste circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni ai sensi delle quali gli OP non recupereranno l’aiuto finanziario dell’Unione;
- nel testo (art. 8) sono introdotte nuove disposizioni in modo da non prevedere penali o sanzioni nei casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali. Tale specifica è stata sostenuta da Confagricoltura e si è resa necessaria, a quanto appreso dal MASAF, a seguito delle vicende accadute negli ultimi anni che hanno portato alla previsione di disposizioni meno rigide qualora ricorrano circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del soggetto.
I DM sopra citati sono qui di seguito allegati.