INQUADRAMENTO GENERALE
La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale altamente contagiosa (virus della famiglia Asfaviridae genotipo 2) endemica e asintomatica nei suidi Africani, che in Europa colpisce suini domestici e cinghiali.
La malattia che è endemica in Sardegna, è la Peste Suina Classica (genotipo 1) dove è in corso da anni un piano di eradicazione che ha avuto pieno successo proprio nel 2024.
La PSA non si trasmette all’uomo, ma è causa di perdite economiche rilevanti nel settore suinicolo in quanto provoca elevata mortalità negli animali e restrizioni commerciali per la filiera del suino e dei suoi prodotti (blocco delle esportazioni di alimenti derivati dal suino).
La trasmissione tra suini e cinghiali avviene per contatto diretto (saliva, feci) con animali infetti e indiretto, attraverso ingestione di carni o prodotti a base di animali infetti (es. scarti alimentari, mangimi, rifiuti), ma anche tramite materiali (abiti o indumenti di lavoro) e attrezzature contaminati (macchine agricole, strumenti di lavoro).
I sintomi della peste suina africana sono simili a quelli della peste suina classica: febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne con effetti evidenti su orecchie e fianchi.
Gli animali che superano la malattia possono restare portatori del virus per circa un anno, rappresentando un ruolo fondamentale per la persistenza del virus nelle aree endemiche e per la sua diffusione.
I ceppi più aggressivi del virus sono generalmente letali e il decesso avviene entro 10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi.
Il virus è caratterizzato da elevata resistenza nell’ambiente dove rimane infettante per lungo tempo.
Riesce a sopravvivere per lunghi periodi nelle secrezioni degli animali, nelle carcasse, nelle carni fresche e congelate e in alcuni prodotti derivati da suini e cinghiali infetti. A tale proposito può rimanere infettante per 3-6 mesi in prodotti di origine suina non cotta: almeno per 15 settimane in carne refrigerata, per anni in carne congelata, da 3 a 6 mesi nei salumi.
Il 7 gennaio 2022 è stata confermata la positività alla PSA in un cinghiale trovato morto in Piemonte. Il virus riscontrato è geneticamente diverso da quello circolante in Sardegna, e corrispondente a quello presente in Europa Centro Orientale a partire dal 2007 dove a partire da carni infette il virus della PSA si è diffuso.
Secondo quanto riscontrato dall’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (dato aggiornato al 12 gennaio 2025) il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.725 casi. Stabili a 1.044 in Liguria, crescono a 681 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Toscana dal 2019 è attiva una sorveglianza passiva rivolta ai cinghiali morti per cause diverse dalla caccia, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione della PSA.
Dal 7 gennaio 2022, in accordo con le direttive ministeriali, tale sorveglianza è stata rafforzata in funzione dei nuovi focolai presenti in Italia. L’obiettivo è il tempestivo riscontro dell’infezione attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti e di tutti i casi sospetti.
La gestione delle segnalazioni delle carcasse rinvenute viene attuata da Servizi Veterinari delle Aziende Usl in collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti in funzione delle rispettive competenze.
Nel mese di gennaio 2025, in Toscana, sono stati trovati tre cinghiali positivi per PSA, sia al confine con la Liguria sia con l’Emilia-Romagna.
In merito a questi avvicendamenti, la Toscana è entrata in zona di restrizione II: presenza di PSA solo nel cinghiale.
Si precisa che le zone soggette a restrizioni sono elencate nell’allegato I e II del Reg. di esecuzione (UE) 2023/594, e successive modifiche. Le misure sanitarie previste dalla normativa variano in funzione della zona di restrizione (I, II, o III).
È opportuno, nelle zone indenni, intervenire attraverso contenimenti faunistici volti all’eradicazione dei vettori, al fine di abbassare l’inoculo del virus per salvaguardare le attività produttive suinicole, brade e intensive della nostra regione e delle regioni limitrofi confinanti.
Allo stato attuale non esiste vaccino o cura contro la malattia.
L’unica prevenzione realmente efficace è l’adozione di idonei comportamenti che ne riducano il rischio di diffusione.
In particolare è raccomandato:
• L’acquisto di mangime, materiale da lettiera e maiali da aziende certificate;
• Evitare l’abbandono di cibi o rifiuti contenenti carni derivanti da suini o cinghiali;
• In caso di caccia al cinghiale, trasportare carcassa o organi in contenitori o sacchetti chiusi, per evitare la fuoriuscita di liquidi;
• Eviscerare i cinghiali solo presso case di caccia.
• Smaltire i visceri degli animali cacciati secondo procedure igieniche concordate con le autorità preposte;
• Cambiare indumenti e scarpe al termine della caccia e disinfettare i materiali e mezzi utilizzati a tal fine;
• Una corretta gestione dei rifiuti domestici, con particolare riferimento alla frazione organica che non deve mai poter entrare in contatto con le popolazioni di cinghiali.
Per rimanere in costante aggiornamento sull’andamento della PSA, consultare integralmente il portale del Ministero della Salute:
https://www.salute.gov.it/portale/pesteSuinaAfricana/homePSA.jsp
Inoltre, al seguente link è possibile reperire il bollettino epidemiologico nazionale:
https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4
SEGNALAZIONI
In caso di ritrovamento di un cinghiale morto o parti di animale abbandonato, è possibile contattare il numero regionale unico 0573 306655 e fornire informazioni sulla posizione geografica per permettere l’intervento dei servizi di recupero e smaltimento.
È opportuno segnalare alle autorità veterinarie ufficiali i casi sospetti e tutti i casi di mortalità tra i suini presso allevamenti in modo tale da adottare idonee misure igienico sanitarie.
MISURE DI CONTROLLO NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
Con la nota ministeriale (DGSAF 36371) dell’11 dicembre 2024 e relativi allegati, il Ministero della Salute dispone le misure di contrasto alla diffusione della malattia che sostituiscono quelle del provvedimento prot. 25539 del 21 agosto 2024, scaduto il 15 dicembre u.s.
Tali misure riguardano:
• La “sorveglianza continua” negli allevamenti con conseguenti campionamenti;
• Notifiche di sospetti e focolai, metodologia per l’indagine epidemiologica, flussi dei campioni;
• Raccomandazioni generali da osservare.
Nelle zone di restrizione si dispone che:
• I tecnici e i veterinari di fiducia che svolgono la loro attività all’interno delle zone di restrizione devono rispettare un periodo di “inattività” minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR;
• Venga garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR. Negli allevamenti presenti in ZR le filiere devono garantire l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente a tali ZR.
PIANO DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE
Il DM n. 0670056 del 19/12/2024, all’Art. 1, dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di PSA a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
Per tale intervento sono stati stanziati euro 10 milioni ai sensi dell’Art. 16-bis della legge n. 143, del 7 ottobre 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
All’Art. 2 si evince che i beneficiari del sostegno sono le PMI della filiera suinicola colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, distinti nelle seguenti fattispecie:
• Allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto;
• Allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso;
• Allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio).
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti.
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.
Secondo quanto previsto dall’Art. 3, il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
• Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
• Mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
• Prolungamento vuoto sanitario;
• Costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
Dall’Art. 4, si evince, che i sostegni di cui al presente Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o dell’Unione Europea, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall’Art. 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472.
I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza delle restrizioni alla movimentazione degli animali, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 ed il 31 ottobre 2024, decurtati delle voci di cui all’Art. 3, comma 3.
Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente il testo del DM MASAF Prot. Interno n. 0670056 del 19/12/2024 al link:
https://lombardia.confagricoltura.it/userUpload/2025_01_08_DECRETOdanniindirettiPSA2024_signed.pdf