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Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Gen 29, 2025 | Novità

L’art. 13-ter del Decreto-legge n. 145 del 2023 impone dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche, le locazioni brevi e le strutture turistico-ricettive, comprese le aziende agrituristiche che offrono servizi di ospitalità.
La norma è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.
Il CIN viene rilasciato dal Ministero del Turismo e può essere richiesto accedendo alla piattaforma (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ ) tramite SPID o CIE, e completare l’istanza dopo aver verificato i dati relativi alla tua struttura o locazione.
Si consiglia di prendere visione del documento allegato pubblicato dal Mitur per la richiesta del CIN.
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere esposto e utilizzato nei seguenti modi:
1. all’esterno della struttura: il CIN deve essere visibilmente esposto all’esterno dello stabile in cui è situato l’agriturismo. Si consiglia apporre il codice sulla targa espositiva dei girasoli.
2. negli annunci pubblicitari: il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato, sia online che offline, riguardante la locazione turistica o la struttura ricettiva. Sarà quindi necessaria la modifica negli annunci, nei siti personali, negli opuscoli e nei bigliettini da visita.
Occorre porre attenzione anche ai siti di intermediazione. Chiunque gestisca portali telematici (ad esempio Unioni o Federazioni che hanno inserito nel loro portale le strutture agrituristiche) o attività di intermediazione immobiliare deve includere il CIN negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione turistica o alla struttura ricettiva. Quindi si ricorda di farsi comunicare dagli agriturismi i relativi CIN (altrimenti non possono essere visibili nei relativi siti di intermediazione/pubblicitari).
Il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025.
La mancata richiesta può comportare una sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
L’omessa esposizione o indicazione del CIN può comportare sanzioni amministrative da 500 euro a 5.000 euro.
Per ulteriori informazioni scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it

 

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