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Ecoschema 3 – Deroga al divieto di abbruciamento residui potatura per attacco rogna dell’olivo

Feb 20, 2025 | Novità

Il Servizio Fitosanitario Regionale con decreto dirigenziale n. 3009 del 14/02/2025 (in allegato) ha previsto una deroga al divieto di abbruciamento dei residui di potatura degli olivi nell’ambito dell’ Ecoschema 3 “Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico” di cui all’ l’art. 19 comma 1 del MASAF del 23/12/2022 ( “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”)

Si ricorda che tra gli impegni previsti dall’Ecoschema 3 vi è il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti.

Gli attacchi di rogna dell’olivo, infezione causata dal batterio Pseudomonas savastanoi, nel 2024 sono stati estremamente diffusi su tutto il territorio regionale. Non esiste una cura specifica per la rogna dell’olivo, è pertanto essenziale evitare il contagio allontanando e distruggendo quanto prima le parti di rami attaccate dal batterio che presentano i tipici cancri rameali. Fra le pratiche più efficaci per evitare la diffusione del batterio vi è l’ asportazione e l’abbruciamento in loco dei residui di potatura infetti.

Tutto ciò considerato, il servizio fitosanitario regionale, attivando la possibilità di deroga prevista dal citato art. 19.1.b del Decreto Ministeriale MASAF del 23/12/2022,  ha previsto, qualora sussistano le condizioni della presenza della fitopatia ‘rogna dell’olivo’ negli appezzamenti condotti da soggetti beneficiari dei pagamenti Ecoschema 3 nell’ambito della domanda PAC “Aiuti diretti”, una deroga che consenta ai beneficiari dell’Ecoschema 3 di bruciare i residui di potatura in situ o nelle immediate vicinanze.

L’operazione di abbruciamento dei residui di potatura di olivi in presenza della fitopatia ‘rogna dell’olivo’ deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi.

N.B.
Il decreto di deroga stabilisce che i beneficiari dell’Ecoschema 3  che intendano avvalersi della deroga di cui sopra devono documentare adeguatamente la presenza della fitopatia con fotografie o filmati, in modo da consentire le verifiche del caso anche dopo l’esecuzione delle potature ed il loro abbruciamento.

Decreto_n.3009_del_14-02-2025-deroga

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