Il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR) ha l’obiettivo di contrastare la deforestazione e il degrado forestale a livello globale. Esso si applica a un’ampia gamma di prodotti, tra cui legno, carta, gomma, carne bovina, cacao, caffè, soia e olio di palma. Le aziende che commerciano questi prodotti nell’Unione Europea (UE) devono conformarsi alle nuove disposizioni per evitare sanzioni.
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto con l’acronimo EUDR (European Deforestation-free products Regulation), sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR o Timber Regulation). Il nuovo regolamento impone obblighi di dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti, inclusi quelli del settore forestale, che immettono sul mercato dell’Unione, vi mettono a disposizione o esportano determinate materie prime e prodotti regolamentati.
Gli obblighi previsti dall’EUDR variano a seconda della dimensione aziendale e del ruolo delle imprese nelle catene di approvvigionamento.
Le soglie dimensionali si riferiscono alle singole imprese e non ai gruppi di aziende, come specificato al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en
Fornendo le dichiarazioni di dovuta diligenza, gli operatori assumono la responsabilità ufficiale della conformità dei prodotti che intendono immettere sul mercato o esportare.
Entrata in vigore e tempistiche di applicazione
L’EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023.
• Grandi imprese (non PMI): obbligo dal 30 dicembre 2025 (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 30 dicembre 2024).
• Piccole e micro-imprese (PMI) costituite entro il 31 dicembre 2020: obbligo dal 30 giugno 2026.
La proroga è stata concessa per consentire un’adeguata implementazione delle procedure applicative e per semplificare gli oneri burocratici.
Per il legno e i prodotti derivati, definiti all’Art. 2, lettera a) dell’EUTR, si applicano norme specifiche ai sensi dell’Art. 37, paragrafo 3 dell’EUDR.
Sistema di informazione
La Commissione Europea ha attivato un sistema informativo per la gestione delle Dichiarazioni di Dovuta Diligenza (DDD). Questo sistema consente:
• Agli operatori e commercianti di presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza e per verificare la validità dei numeri di riferimento;
• Alle Autorità Competenti di accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza e scambiare informazioni sulle situazioni di rischio elevato.
Basato sulla piattaforma TRACES, istituita dal Reg. (UE) 2017/625, il sistema facilita il monitoraggio della conformità ai requisiti dell’EUDR. Per maggiori dettagli, si rimanda al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084.
Dettagli tecnici di applicazione
Il documento di orientamento della Commissione (C/2024/6789) fornisce dettagli sulle modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115. I prodotti regolamentati possono essere immessi sul mercato UE o esportati solo se:
• A deforestazione zero;
• Conformi alla legislazione del paese di produzione;
• Accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Obblighi principali per gli operatori EUDR:
• Esercitare la dovuta diligenza prima dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione;
• Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza attestante il rischio trascurabile;
• Conservare la dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
• Comunicare alle autorità eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato;
• Aggiornare il sistema di dovuta diligenza almeno ogni 12 mesi;
• Informare le aziende a valle della catena di approvvigionamento sui rischi valutati;
• L’operatore (non PMI) deve redigere una relazione annuale sul proprio sistema di dovuta diligenza e renderla pubblicamente disponibile.
Obblighi per i commercianti:
• Non PMI: ha gli stessi obblighi degli operatori.
• PMI: devono conservare per cinque anni e fornire su richiesta i dati relativi ai fornitori e ai clienti, nonché segnalare eventuali nuove informazioni sulla non conformità.
La dovuta diligenza è obbligatoria non solo per importazione e immissione sul mercato, ma anche per l’esportazione extra UE. È inoltre richiesta la geolocalizzazione delle aree di prelievo della materia prima e la data o periodo di produzione per dimostrare l’assenza di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.
Prodotti regolamentati, rifiuti e materiali recuperati
Gli operatori e commercianti che trattano prodotti usati alla fine del ciclo di vita, destinati allo smaltimento come rifiuti, sono esentati dagli obblighi dell’EUDR.
L’esenzione si applica ai prodotti interamente realizzati con materiali recuperati (es. legno recuperato da edifici demoliti). Tuttavia, il legno in piccole placche o segatura, considerati sottoprodotti delle segherie e utilizzabili come legna da ardere (non sono alla fine del ciclo di vita), rientrano nel campo di applicazione dell’EUDR, a meno che non siano esclusivamente impiegati come materiale da imballaggio per sostenere, o trasportare un altro prodotto.
Esempi pratici tratti dall’Allegato I del Documento di Orientamento
Caso 1: Applicazione della dovuta diligenza per persone fisiche/microimprese
• Il proprietario di foreste N (PMI) vende legno grezzo alla società O (non PMI) per il taglio di alcuni alberi.
• N deve esercitare la dovuta diligenza prima di immettere il legno sul mercato. Può delegare la presentazione della DDD alla società O, ma resta responsabile della conformità.
• La società O, trasformando il legno in segati, deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una nuova DDD per il prodotto trasformato.
Caso 2: Immissione sul mercato da parte di un operatore PMI
• Il proprietario di foreste U (PMI) trasforma il proprio legno in cornici per fotografie, vendendole direttamente ai consumatori.
• Deve presentare una DDD per il legno grezzo, ma non è necessaria una nuova DDD per le cornici, poiché il materiale ha già subito la dovuta diligenza.
Principali questioni aperte
• Geolocalizzazione: persistono difficoltà nel reperire dati da operatori situati a monte della catena di fornitura. Inoltre, al 31 dicembre 2020 (data di cut-off), risultano ancora limitate le mappe di copertura forestale a livello globale. Un’ulteriore criticità riguarda la misurazione e il monitoraggio del degrado forestale, in attesa delle revisioni dell’Osservatorio Foreste dell’UE.
• Allegato I del Regolamento 1115/2023 EUDR: è necessaria una maggiore chiarezza sulla modifica dei codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti interessati. In particolare:
– È opportuno esplicitare meglio l’esclusione del bambù e dei prodotti interamente riciclati, non solo per la carta ma anche per altri derivati del legno.
– Si suggerisce di escludere dal codice 4402 (carbone di legna) il carbone di origine non legnosa.
– È auspicabile un maggior livello di dettaglio attraverso l’utilizzo di codici NC a 6/8 cifre.
– Si evidenzia la necessità di una stretta cooperazione tra la DG ENV e la DG TAXUD per garantire un’applicazione chiara e armonizzata.
• Esclusione dal Regolamento del materiale legnoso proveniente da interventi di manutenzione nelle aree verdi urbane e agricole.
• Esclusione dal Regolamento dei pellet usati immessi sul mercato, per i quali risulta estremamente complesso applicare la dovuta diligenza.
• Chiarimento delle procedure per diversi soggetti della catena di fornitura:
– Imprese non PMI che acquistano da PMI (con due diligence semplificata).
– Prodotti che contengono o sono stati fabbricati con materiali già sottoposti a dovuta diligenza (verifica della conformità già effettuata da altri operatori).
– Prodotti complessi, per i quali servono criteri chiari di tracciabilità e conformità.
Conclusioni
Un’ulteriore criticità riguarda il rischio di mancato rispetto delle norme. Attualmente non esiste una stima precisa dei paesi ad alto rischio di deforestazione, a causa della grande varietà di prodotti coinvolti (legno, carta, gomma, carne bovina, cacao, caffè, soia e olio di palma).
L’applicazione della dovuta diligenza, la documentazione adeguata e i controlli mirati rappresentano strumenti fondamentali per dimostrare all’Unione Europea che l’Italia rispetta gli obblighi previsti. Solo così sarà possibile tutelare la reputazione delle merci prodotte nel nostro Paese ed evitare penalizzazioni.
È quindi essenziale un impegno congiunto per garantire l’applicabilità del Regolamento EUDR, promuovendo al contempo semplificazioni che ne facilitino l’attuazione. Trasformare in pratica le disposizioni adottate dalla Commissione Europea non è semplice, ed è quindi cruciale adottare un metodo condiviso a livello nazionale.
Occorre, dunque, proporre semplificazioni oggettive al testo del Regolamento per garantire un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica, proteggendo sia il sistema produttivo italiano che quello europeo.