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CONAI 2025: novità, adempimenti e opportunità

Apr 1, 2025 | Novità

CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro nato con il Decreto Ronchi del 1997 per gestire il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro.
Si finanzia tramite il Contributo Ambientale CONAI (CAC), obbligatorio per produttori e utilizzatori, calcolato in base a quantità, peso e tipo di materiale immesso sul mercato. Il CAC si applica in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”.
La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” 2025 offre dettagli sulle procedure di adesione, sull’applicazione del contributo e sulla modulistica necessaria, disponibile sul sito ufficiale del CONAI. https://www.conai.org/notizie/e-on-line-la-guida-al-contributo-ambientale-conai-2025/

Gestione del Contributo Ambientale CONAI per le Aziende Agricole – 2025
Le imprese agricole, secondo la Legge n. 154/2016, non sono obbligate ad aderire al CONAI né a pagarne la quota di iscrizione, ma possono farlo volontariamente. Tuttavia, anche senza adesione, devono versare il Contributo Ambientale (CAC) per gli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o all’estero.
Le imprese agricole sono generalmente utilizzatrici di imballaggi, sia vuoti che pieni, già assoggettati al Contributo Ambientale CONAI, il quale può essere incluso nel prezzo dei prodotti acquistati o applicato in fase di prima cessione.
Casistiche:
1. Acquisto di imballaggi vuoti da un produttore di imballaggi
o Il produttore di imballaggi applica e indica il Contributo Ambientale in fattura.
o L’impresa agricola ha solo l’obbligo di riportare nelle proprie fatture di vendita la dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto“.
2. Produzione autonoma di imballaggi da materie prime o semilavorati
o Se un’impresa agricola acquista materie prime o semilavorati e realizza autonomamente gli imballaggi, il contributo viene determinato e indicato in fattura dal produttore delle materie prime/semi-lavorati, previa attestazione dell’impresa agricola.
o Anche in questo caso, l’impresa agricola deve riportare la dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto” nelle proprie fatture di vendita.
3. Acquisto di imballaggi vuoti o di merci imballate dall’estero (daranno origine ad un rifiuto da gestire in ambito nazionale)
o L’impresa agricola ha l’obbligo di calcolare, dichiarare periodicamente e se richiesto versare il Contributo Ambientale CONAI in fattura.
o In caso di importazione di imballaggi pieni, è possibile adottare una procedura semplificata qualora vi siano obiettive ragioni tecniche.

Aggiornamento sulle Variazioni del CAC:
• Dal 1° luglio 2025, sono previste variazioni nelle aliquote del CAC per diversi materiali di imballaggio, tra cui legno, plastica, vetro e imballaggi compositi a prevalenza carta.
• Dal 1° gennaio 2026, il contributo ambientale per il vetro subirà un ulteriore aumento.

N.B.: per l’aliquota CONAI, consultare la tabella sottostante.
Per gli imballaggi in carta: dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2025 rimangono valide le fasce Fascia 1 – Base, Fascia 2 – CPL, Fascia 3 – Compositi tipo C, Fascia 4 – Compositi tipo D. Mentre dal 1°luglio 2025 subentrano le fasce: Fascia 1 – Monomateriale, Fascia 2 – Compositi tipo A, Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI), Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI), Fascia 4 – CPL, Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI), Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI), Fascia 6 – Compositi tipo D.

Contributo Ambientale CONAI 2025 (CAC)

Con riferimento al materiale carta*, sono considerati:
imballaggi in carta monomateriale, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale cellulosico nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non cellulosico è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell’imballaggio;
imballaggi Compositi di tipo A, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 90% e < 95% del peso complessivo dell’imballaggio;
imballaggi Compositi di tipo B, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 80% e < 90% del peso complessivo dell’imballaggio;
imballaggi Compositi di tipo C, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 60% e < 80% del peso complessivo dell’imballaggio;
imballaggi Compositi di tipo D, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è < 60% del peso complessivo dell’imballaggio, oppure non è esplicitato;
CPL, contenitori compositi a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.

Modifiche alle Procedure Semplificate di Dichiarazione CAC dal 1° Luglio 2025
Dal 1° luglio 2025 aumenteranno i contributi forfettari per le procedure semplificate relative agli imballaggi pieni importati:
• Il contributo basato sul peso degli imballaggi passerà da 98,00 €/t a 114,00 €/t.
• L’aliquota sul valore delle importazioni aumenterà:
o Per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17%.
o Per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.
Le imprese agricole e le aziende aderenti al CONAI con procedura semplificata devono compilare e inviare la scheda anagrafica, firmata dal legale rappresentante, per gestire le dichiarazioni periodiche, l’attività commerciale o eventuali richieste di esenzione o rimborso del CAC.

Rimborsi ed Esenzioni per le Aziende Agricole
Rimborso del CAC per Esportazioni:
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta, per l’impresa agricola o agroalimentare esportatrice, la possibilità di richiedere a CONAI il rimborso del Contributo Ambientale pagato al momento dell’acquisto degli imballaggi relativi alle merci esportate.
Dal 2025, la soglia per accedere al rimborso aumenta da 12.500 € a 25.000 €.
Nel 2025, infatti, potranno accedere al rimborso i consorziati CONAI che nel 2024 hanno dichiarato e versato attraverso le procedure semplificate per l’importazione di merci imballate un importo fino alla nuova soglia predefinita.

Esenzioni Specifiche:
a) Imballaggi soggetti al CAC: I vasi in plastica per fiori/piante con spessore della parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,5 mm sono considerati imballaggi e sottoposti al CAC secondo le regole della “prima cessione”.
b) Esclusioni dal CAC:
Non sono considerati imballaggi, i vasi in plastica per fiori/piante:
o Con spessore parete oltre 0,5 mm.
Qualora i vasi in plastica siano venduti con la pianta, l’utilizzatore degli stessi ha la facoltà di individuare i casi in cui tali vasi debbano essere considerati imballaggi. In tal caso, l’utilizzatore dei vasi vuoti dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante) una specifica attestazione. Pertanto, il fornitore applicherà il CAC in fattura al cliente secondo le regole ordinarie della “prima cessione”.
o Con spessore parete fino a 0,5 mm se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere “merci”.

Inoltre, sui vasi classificati imballaggi rientranti nelle casistiche sub A e, previa attestazione, sub B.1, dovrà essere apposta la specifica etichetta ambientale ai sensi dell’Art. 219, co. 5 del D.lg. 152/2006.
L’obbligo di applicazione e dichiarazione del CAC parte dal 1° marzo 2025, con un periodo di tolleranza fino al 30 giugno 2025. Fino al 30 settembre 2025, non verranno effettuati controlli né applicate sanzioni per errori commessi dalle aziende, pur restando dovuto il CAC. Il valore del CAC per i vasi considerati imballaggi seguirà le fasce in vigore per gli imballaggi in plastica (vedere tabella sopra).

Attività di controllo:
CONAI può richiedere ai consorziati chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa per verificare l’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili (Art. 12 del Regolamento).
L’Art. 14 del Regolamento definisce le sanzioni previste per ciascuna delle informazioni alle norme di Statuto e Regolamento.
Qualora un’impresa desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia”, a condizione che informi spontaneamente il CONAI della propria posizione. In questo caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora, il Contributo ambientale dovuto, e non precedentemente versato, può essere liquidato senza l’applicazione di alcuna sanzione.

Codice di imballaggio sul sito:
A supporto di aziende è disponibile una piattaforma on-line “Codice Imballaggio”, grazie alla quale, rispondendo ad una serie di domande sulle caratteristiche tecniche dell’imballaggio oggetto di interrogazione, è possibile individuare la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispettivo valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della ricerca. Lo strumento è consultabile al sito: https://codiceimballaggio-conai.org/

Per domande e chiarimenti, scrivere alla casella email infocontributo@conai.org oppure chiamare il numero verde CONAI 800337799.

Il nostro Ufficio Ambiente rimane a disposizione tramite email consagrtoscani@gmail.com oppure al numero diretto 0577/533224.

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