L’Italia è uno dei paesi Europei con il più alto rischio sismico e di disseto idrogeologico. Oltre il 90% dei Comuni è a rischio frane, alluvioni o erosioni costiera. In questi Comuni operano 4,5 milioni di imprese che per l’eventuale interruzione dell’attività potrebbe subire pesanti perdite. In considerazione di quanto sopra la Legge di bilancio 2024 con D.L n. 18 pubblicato sulla G.U. del 27/02/2025 introduce l’obbligo di copertura assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali con le seguenti modalità:
Devono rispettare tale obbligo tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese (Art. 2188 codice civile).
Sono escluse, per ora, dall’obbligo le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile (imprese agricole) per le quali resta fermo l’attuale sistema assicurativo.
Beni da assicurare: Terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, compreso i fabbricati goduti in affitto che possono essere eventualmente assicurati in nome e per conto.
Eventi da assicurare: Terremoto, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane.
Somme assicurate:
• Per i fabbricati valore a nuovo;
• Per i terreni costi di ripristino (garanzia prestata a primo rischio assoluto);
• Per impianti, macchinari e attrezzature il costo di rimpiazzo.
Limiti di indennizzo e franchigie:
• Per capitali fino ad € un milione limite di indennizzo 100% del capitale assicurato, scoperto massimo 15% del danno;
• Per capitali tra € un milione ed euro trenta milioni limite di indennizzo 70% del capitale assicurato, scoperto massimo 15% del danno;
• Per capitali oltre € trenta milioni limiti e scoperti sono lasciati alla libera negoziazione tra le parti.
L’adeguamento alle previsioni di Legge dei testi di polizza da parte delle Compagnie deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Per i contratti già in essere l’adeguamento alle previsioni di Legge deve avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento. In merito alle scadenze, preme segnalare che il DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39 – Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, pubblicato in GU n.75 del 31-3-2025, ha previsto uno slittamento parziale dei termini di adeguamento.
Il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° Ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 Dicembre 2025.
Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo. Pertanto la scadenza originariamente prevista per il 31/03/2025 resta ferma solo per le grandi imprese.
Il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
I nostri Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.