Preme segnalare che il Fondo Mutalistico Nazionale AGRICAT ha emanato la circolare n.1/2025 per disciplinare la presentazione delle denunce di sinistro degli eventi catastrofali per l’anno 2025.
Le modalità operative per la compilazione e l’invio di una denuncia di sinistro sono rimaste invariate rispetto alle annualità precedenti .
La denuncia di sinistro deve essere presentata in ambito SIAN nell’area “MyAgricat”, raggiungibile all’indirizzo http://www.fondoagricat.it.
Quanto ai termini per la presentazione delle denunce di sinistro relative a danni causati da eventi catastrofali che hanno colpito o che colpiranno le produzioni agricole dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le stesse dovranno essere presentate, pena l’inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, salvo casi di forza maggiore.
AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..
È uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all’erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Le denunce di sinistro pervenute al Fondo vengono validate dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali attuative, in coerenza con le disposizioni del Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura. Nello specifico, ai fini della validazione delle denunce pervenute al Fondo il Soggetto Gestore verifica, attraverso la sovrapposizione del layer grafico delle superfici a fascicolo con le mappe degli eventi CAT fornite dai provider tecnici, che gli appezzamenti dichiarati dall’agricoltore come colpiti da un evento catastrofale ricadano in aree effettivamente interessate dall’evento indicato nella denuncia di sinistro, vale a dire in areali in cui – nella data indicate – si sia registrato il superamento dei valori soglia (“trigger” – definiti dal PGRA e dalle circolari ministeriali attuative) relativi all’evento CAT denunciato.
Nel caso in cui un appezzamento oggetto di denuncia ricada al di fuori della perimetrazione dell’evento catastrofale, lo stesso è ritenuto non ammissibile all’intervento del Fondo e pertanto nessuna indennità potrà essere riconosciuta in relazione a tale appezzamento. Allo stesso modo, qualora tutti gli appezzamenti segnalati come colpiti in una denuncia di sinistro ricadano al di fuori della perimetrazione dell’evento catastrofale, la denuncia è scartata e i relativi appezzamenti sono ritenuti non ammissibili all’intervento del Fondo. Avverso la comunicazione di inammissibilità, totale o parziale, di una denuncia di sinistro, l’agricoltore può presentare ricorso secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 17 del Regolamento del Fondo.
Le stime dei danni a carico del Fondo vengono effettuate secondo le modalità stabilite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, nonché sulla base degli ulteriori criteri fissati dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali.
Nello specifico, per gli agricoltori che abbiano stipulato una polizza agricola agevolata con garanzie catastrofali (polizza CAT) il superamento della soglia di danno del 20% è accertata dal perito assicurativo, con le modalità previste dal PGRA, mentre per la stima del danno a carico del Fondo viene utilizzata la medesima percentuale di danno individuale (per evento) contenuta nel bollettino di perizia di fonte assicurativa.
Al contrario, per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto una polizza CAT, la verifica del superamento della soglia del 20% e la stima del danno a carico del Fondo sono effettuate sulla base di una percentuale di danno medio ponderato areale, determinata dal Soggetto Gestore del Fondo sulla scorta di un numero adeguato di perizie campionarie eseguite per aree omogenee e tenendo conto degli esiti delle perizie di fonte assicurativa.
La quantificazione delle indennità da corrispondere agli agricoltori aventi diritto è effettuata sulla base delle percentuali di danno stimate secondo le modalità previste dalla normativa ed applicando i valori indice e le condizioni di intervento previste dal Piano annuale di Gestione dei rischi in agricoltura, nonché gli ulteriori criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali applicative.
Per l’annualità 2023 ad esempio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 del PGRA (D.M. n. 64591 del 8 febbraio 2023), il Fondo è intervenuto con franchigie e limiti di indennizzo differenziati per gruppi di prodotto, riconoscendo una premialità in favore degli agricoltori nuovi assicurati (così come definiti all’Allegato 7 del medesimo D.M.).
Fig. Condizioni di intervento Fondo AGRI-CAT – PGRA 2023
In ragione di quanto previsto dall’articolo 76, comma 7, del Regolamento (UE) 2021/2115, le verifiche di sovracompensazione sono finalizzate a verificare che la sommatoria tra gli indennizzi complessivamente liquidati in favore di un agricoltore, in relazione ad altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati, e la indennità erogabile dal Fondo, non ecceda il valore della perdita subita dall’agricoltore. In caso contrario, l’importo liquidabile dal Fondo viene rideterminato fino a concorrenza del valore della perdita non coperto da altri indennizzi.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 517, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, così come modificato dal D.L. n.21 del 21 marzo 2023, le verifiche di sovracompensazione sono effettuate da AGEA.