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Apicoltura – manuale operativo sistema I&R

Mag 23, 2025 | Novità

L’apicoltura è riconosciuta dalla Legge 313/2004 come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.

La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.

Con tale Legge è stato istituito l’obbligo di denuncia della detenzione di apiari e del numero di alveari.

Definizioni:

  • Banca Dati Apistica Nazionale (BDA): la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale;
  • Apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
  • Arnia: il contenitore per le api;
  • Alveare: l’arnia contenete una famiglia di api e risultante censita come tale in Banca Dati Apistica Nazionale;
  • Apiario: un insieme unitario di alveari registrato in Banca Dati Apistica Nazionale;
  • Nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti di alveari nel corso dell’anno.
  • Apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno.

Con il Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009 è stata istituita l’Anagrafe Apistica Nazionale e, con il Decreto del Ministero della Salute 11 Agosto 2014, è stato pubblicato il Manuale Operativo per la sua gestione.

Ogni detentore di apiari deve presentare domanda di iscrizione alla Banca Dati Apistica (BDA), effettuabile generalmente attraverso il Servizio Veterinario dell’ASL di residenza, o della sede legale in caso di società o persone giuridiche. Successivamente verrà assegnato un codice aziendale, definito “codice identificativo univoco”.

L’apiario corrisponde in apicoltura all’allevamento ed è identificato in BDN con codice aziendale seguito dal numero progressivo dell’arnia.

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’APICOLTURA:

Vi sono importanti novità apportate dal Decreto 27 gennaio 2025 recante “Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 17/03/2025, di seguito un breve riepilogo su quanto ottenuto per gli allevamenti del comparto “Apicoltura”:

  • L’esclusione dell’apicoltura dalla presentazione della planimetria dello stabilimento;
  • La cessazione, sospensione temporanea dell’attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese, tali eventi possono essere comunicati direttamente all’ASL competente, che li inserisce in BDN;
  • L’operatore di apicoltura deve registrare direttamente in BDN, entro sette giorni dall’evento, la cessazione dell’attività di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale;
  • L’operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando è occupata da alveari con l’eliminazione dei numeri progressivi;
  • Gli operatori di apicoltura possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, se avvengono nell’ambito della stessa Provincia, dandone comunicazione all’ASL competente; la suddetta deroga non è applicabile in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanità animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.
  • Per il documento di accompagnamento del materiale apistico vivo sono state escluse “le celle reali e i telaini con covata”;
  • L’operatore registra entro sette giorni le informazioni inerenti le morie di api superiori al 50% della consistenza dell’apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti. Sono fatti salvi gli obblighi dell’operatore in materia di notifiche di malattie elencate, come previsto dall’Art. 6, comma 1, del D.lgs. 136/2022.
  • L’operatore, sia pure con postazione a “zero” alveari, per motivi sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale a “zero” alveari;
  • Per gli apiari che:

a) non risultano attivati trascorsi più di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;
b) da più di 24 mesi non registrano movimentazioni e censimenti;
c) da più di 24 mesi sono a zero alveari;
d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo più di ventiquattro mesi dalla movimentazione per “nomadismo”;

la BDN segnala in automatico all’ASL competente sull’apiario ed all’operatore le mancate registrazioni. Dopo 30 giorni da tale segnalazione, se l’operatore non ha comunicato all’ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell’anomalia, la stessa ASL valuta l’adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell’attività dell’apiario, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.lgs. 134/2022.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a consagrtoscani@gmail.com oppure contattare il numero diretto tel. 0577/533224.

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