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Divieto abbruciamento residui vegetali 2025 dal 21 Giugno p.v.

Giu 23, 2025 | Novità

Si segnala che, con Decreto Dirigenziale n. 12838 del 13 giugno 2025, la Regione Toscana ha stabilito l’istituzione del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, con decorrenza dal 21 giugno al 31 agosto 2025 su tutto il territorio regionale.

Durante tale periodo, è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, indipendentemente dalla localizzazione o dalle condizioni meteorologiche. Qualsiasi forma di combustione all’aperto di materiale vegetale è vietata.

Si sottolinea che, a seguito dell’adeguamento del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 48/R/2003) alla normativa nazionale (D.lgs. 152/2006), non sono più previste deroghe relative a fasce orarie o distanze dai boschi per l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.

La Regione potrà prolungare il periodo di divieto oltre il 31 agosto, qualora le condizioni ambientali e l’indice di pericolosità lo rendano necessario. Tale estensione potrà anche essere limitata a specifici ambiti comunali, in base al rischio locale.

Ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Regolamento Forestale della Toscana, costituiscono azioni a rischio di innesco incendi:

  • L’accensione di fuochi e carbonaie;
  • L’abbruciamento di residui vegetali;
  • L’uso di strumenti o attrezzature che producano fiamme, scintille o faville;
  • L’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, paglia o altri materiali altamente infiammabili.

Tali attività sono soggette alle disposizioni previste per la prevenzione degli incendi boschivi.

Ai sensi dell’art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006, il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli (massimo tre metri steri per ettaro) di residui vegetali agricoli e forestali costituisce pratica agricola ordinaria. Tuttavia, nei periodi di massimo rischio incendi dichiarati dalle Regioni, tale pratica è comunque vietata.

I Comuni e le altre autorità competenti possono sospendere, differire o vietare gli abbruciamenti all’aperto in presenza di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o quando tali attività rappresentano un rischio per la pubblica incolumità o per la salute.

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