AGEA Coordinamento con la circolare N.0052344 del 27/06/2025, modifica ed integra quanto già disciplinato dalle precedenti circolari AGEA prot. n. 2664 del 12.01.2024, prot. n. 61335 del 06.08.2024 e prot. n. 26280 del 28.03.2025 con riferimento all’aiuto relativo all’Eco schema 1, livello 2 “adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (in breve SQNBA)”, in considerazione delle novità introdotte dal Decreto interministeriale n. 0563467 del 24 ottobre 2024 e dal D.M. MASAF n. 110851 del 11.03.2025 e dalle successive note del MASAF prot. n. 239707 del 28.05.2025 e prot. 283595 del 23.06.2025.
Ricordiamo, in particolare, che con il Decreto Interministeriale n. 563467 del 24 ottobre 2024 sono stati approvati i requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”.
In particolare, sono stati approvati i seguenti 5 disciplinari:
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo;
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne;
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare;
- Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla;
- Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso.
Per l’anno 2025, gli allevatori che intendono richiedere l’aiuto previsto dall’Eco-schema 1, livello 2 del Piano strategico della PAC devono presentare la richiesta di adesione all’Organismo di certificazione prescelto non oltre il giorno 11 agosto 2025.
Per poter accedere al sistema di certificazione SQNBA, l’azienda deve rispettare i seguenti prerequisiti iniziali, dall’art.4 comma 5.1.3, del decreto interministeriale del 2 agosto 2022 e riportati al paragrafo 4. Adesione al SQNBA di ciascun disciplinare.
In particolare, per la specie suina:
- assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
- soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile;
- soddisfacimento dei requisiti legislativi nell’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti;
mentre per la specie bovina:
- requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibili;
- requisiti legislativi relativamente all’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
Si ricorda, inoltre, che tra le condizioni di accesso all’Eco-schema 1, livello 2 è prevista la verifica dell’attività di pascolamento, che deve essere eseguita nel rispetto delle modalità stabilite dalle allegate check list di controllo.
A questo proposito, appare opportuno ricordare che i controlli relativi al pascolamento devono essere effettuati, nel primo anno di adesione, sul 100% degli aderenti al SQNBA e che la certificazione dell’adempimento di tale obbligo è condizionante il pagamento del premio dell’Ecoschema 1, livello 2. Pertanto, affinché i controlli possano essere utilmente espletati nell’ottica del beneficio, è necessario che gli Organismi di certificazione effettuino il controllo nel periodo di pascolamento dichiarato dal beneficiario o, se eseguito in periodo posteriore, che sia comunque possibile la verifica dell’avvenuto pascolamento nel rispetto delle predette check list di controllo. Tali controlli, effettuati dagli Organismi di certificazione, dovranno essere finalizzati e messi a disposizione degli Organismi pagatori e di AGEA coordinamento attraverso l’applicativo ClassyFarm.
Al riguardo, in considerazione del fatto che il contributo concedibile agli allevatori che decidono di aderire all’Eco-schema 1, livello 2 prevede specifiche scadenze temporali per l’esecuzione dei controlli, ricordiamo i termini entro i quali il controllo degli Organismi di certificazione possa essere utile all’erogazione dell’anticipo ovvero del saldo del premio, ovvero:
- gli allevatori a carico dei quali i controlli previsti per l’accesso alla certificazione SQNBA sono completati entro il 30 settembre 2025 potranno beneficiare dell’anticipazione del contributo previsto dall’Eco-schema 1, livello 2 a partire dal 16 ottobre 2025, nelle modalità definite da Agea coordinamento;
- gli allevatori a carico dei quali i controlli previsti per l’accesso alla certificazione SQNBA sono completati nel periodo 30 settembre – 31 dicembre 2025, riceveranno il contributo relativo al medesimo Eco-schema 1, livello 2 a saldo, nei tempi e modalità stabilite da Agea Coordinamento.
Da ultimo, vi invitiamo a prendere attentamente visione di quanto specificato al paragrafo 6 –Deroghe Eco- schema 1 livello 2 nonché di quanto ulteriormente riportato al paragrafo 7 – Periodo di osservazione “riduzione dell’antimicrobico resistenza” – ECO 1 Livello 1 della circolare allegata.
I nostri Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Circolare AGEAEci1liv2276
ALLEGATO 1 Elenco__Organismi_di_certificazione_in_accreditamento
ALLEGATO 3 riepilogo richieste deroga 2025 ECO 1 liv 2
Controllo_SQNBA_pascolo