Di seguito si riportano le principali novità inerenti la gestione lavoro contenute nel Decreto Legge in oggetto.
Articolo 7 – Disposizione per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Al fine di assicurare il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l’art. 7 prevede la nomina (con DPCM) di un Commissario straordinario che resti in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operi presso il Ministero del Lavoro, coadiuvato da apposito personale specializzato.
Articolo 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Esclusione da benefici contributivi e normativi in caso di violazione di norme in materia di sicurezza (Art. 29, c.1)
La disposizione in commento apporta modifiche all’art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, ampliando le condizioni che il datore di lavoro deve rispettare per l’accesso a benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Come noto, infatti, il citato comma 1175 già subordinava l’accesso a tali benefici alla regolarità contributiva (DURC), fermi restando “gli altri obblighi di legge” e il rispetto della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. La norma in commento aggiunge alle condizioni richieste anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, “ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che dovranno essere individuate, con apposito decreto dal Ministero del Lavoro (art. 29, c.1 lett. a). Occorre rilevare che, sebbene la normativa in materia di DURC attualmente in vigore già ricomprenda alcune violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro (DM 30 gennaio 2015), la novità normativa potrebbe estendere significativamente il perimetro delle violazioni che impediscono l’accesso a misure agevolative, con particolare riferimento a quelle relative alla complessa e stringente disciplina a tutela della salute e sicurezza. Occorrerà attendere in proposito, oltre che la legge di conversione del decreto-legge in commento, anche il decreto con cui il Ministero del lavoro dovrà individuare le violazioni. La norma in commento aggiunge inoltre un nuovo c. 1175-bis all’art. 1 della legge n. 296/2006, che riconosce il diritto all’accesso ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi e delle altre violazioni di legge, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.
Ad una prima lettura, la principale novità di questa disposizione sembra essere la possibilità di regolarizzare gli obblighi contributivi ed assicurativi e le altre violazioni di legge anche a seguito di accertamenti degli organi di vigilanza. Nella prassi applicativa, infatti, la regolarizzazione produceva, effetti, ai fini che qui interessano, solo se spontaneamente intervenuta (e dunque prima di un accertamento). La regolarizzazione potrà avvenire entro i termini indicati dall’organo di vigilanza e sulla base di specifiche disposizioni di legge (si pensi alla diffida o al provvedimento di disposizione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 124/2004). La medesima norma precisa, infine, che in caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (art. 29 c. 1, lett. b). Viene dunque introdotto un limite all’importo del recupero di eventuali benefici già erogati, al fine di evitare sproporzioni rispetto all’importo della sanzione. Si ricorda in proposito che questa previsione non si applica alle agevolazioni contributive per zone agricole svantaggiate e montane (circolare INPS n. 51/2008).
Trattamento economico per lavoratori impiegati negli appalti (Art. 29, c.2, lettera a)
Al fine di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale e di prevenire forme improprie di riduzione del costo del lavoro, viene disciplinato il trattamento economico minimo dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti di opere o servizi. Ed infatti l’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 (appalto) viene integrato con una nuova previsione (c. 1-bis): “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. In sostanza, pur senza imporre l’applicazione di uno specifico contratto collettivo, il legislatore introduce un criterio per la verifica del trattamento economico complessivo del lavoratore, che non deve essere inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale maggiormente applicati nel settore e nella zona di riferimento. La norma ha una portata generale, riguardando l’appalto di opere o servizi (e l’eventuale subappalto); nel suo ambito di applicazione rientrano pertanto anche gli appalti stipulati in ambito agricolo. Vale inoltre la pena di evidenziare che la norma fa riferimento al contratto collettivo “maggiormente applicato nel settore e per la zona” anziché, come sarebbe stato auspicabile, a quello “comparativamente più rappresentativo”. Tale formulazione, oltre a suscitare dubbi interpretativi sul piano tecnico (ad es., cosa si intende per “zona”?), non valorizza, a nostro avviso, l’effettiva rappresentatività delle associazioni datoriali e sindacali e la relativa contrattazione collettiva (c.d. leader).
Responsabilità solidale del committente (Art. 29, c.2, lettera b)
Il regime di responsabilità solidale del committente relativamente al trattamento retributivo (compreso il TFR) e alla contribuzione previdenziale e assistenziale, già previsto dall’art. 29, c.2 del d.lgs. n.276/2003, viene esteso anche alle ipotesi di:
- utilizzatore che si avvale di somministrazione posta in essere da soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa o comunque al di fuori dei limiti previsti dalla legge (di cui all’art. 18, c.2, del d.lgs. n. 276/2003);
- appalto e distacco posti in essere in violazione della normativa di riferimento (di cui all’art. 18, c.5-bis, del d.lgs. n. 276/2003).
Si ricorda che la norma di riferimento (art. 29, c.2 del d.lgs. n.276/2003) prevede un regime di solidarietà tra committente e appaltatore, per un periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e per gli oneri sociali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (per questi ultimi – contributi previdenziali – la solidarietà è estesa nei limiti della prescrizione quinquennale). In sostanza, con la novella introdotta dal DL PNRR in commento, tale regime si applicherà anche all’utilizzatore effettivo nelle ipotesi di somministrazione, appalto e distacco.
Appalto di lavori edili (art. 29, c. 10, 11, 12, 19)
Il c. 10 introduce l’obbligo di verifica, da parte del committente, della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, sia negli appalti pubblici che in quelli privati di realizzazione di lavori edili, prima del pagamento del saldo finale dei lavori, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall’art. 8, c.10-bis D.L. n. 76/2020. Negli appalti pubblici di valore complessivo o superiore a 150.000 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (c.11). Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente (c.12). Un’ulteriore novità è l’introduzione, a far data dal 1° ottobre 2024, della c.d. “Patente a crediti” obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui vengono effettuati lavoro edili o di ingegneria civile (c. 19, lett. a) che modifica l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008). La patente è rilasciata dall’INL a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (iscrizione alla camera di commercio, possesso del DURC, DVR, DURF etc.) ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Le imprese dotate di almeno 15 crediti possono operare nei cantieri temporanei o mobili. I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi o in caso di infortuni sui luoghi di lavoro da cui derivi la morte di un lavoratore (20 crediti), l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (15 crediti), l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni (10 crediti). Nei primi due casi citati, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono successivamente essere reintegrati (per un massimo di 15) a seguito della frequenza di corsi (massimo 5 crediti per volta). Per la medesima violazione non possono frequentarsi più di tre corsi. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione della copia dell’attestato di frequenza dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo sino ad un massimo di 10 crediti qualora non siano avvenute ulteriori contestazioni. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in caso di condotta virtuosa. Qualora il numero dei crediti sia inferiore a 15, verrà esclusa la possibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. In caso di mancanza di patente o di crediti inferiori a 15, l’impresa sarà soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro. Il committente (o il responsabile dei lavori) deve verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto (c.19 lett. b) che introduce la lett. b-bis all’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008). Sono escluse dall’obbligo del possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. Si sottolinea che tale nuova previsione opera con riferimento ad appalti per la realizzazione di lavori edili, anche se è prevista la possibilità di estenderla anche ad altri ambiti di attività individuati, sulla base di accordi stipulati a livello nazionale delle Organizzazioni più rappresentative, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto riguarda la nostra base associativa, ad una prima lettura, potrebbero ricadere nella previsione in commento le ditte che svolgono attività di manutenzione del verde nell’ambito di cantieri edili.
Aumento dell’importo della maxi-sanzione per lavoro irregolare (art. 29, c.3)
Il comma 3 della disposizione in commento introduce un ulteriore aumento (del 10%) dell’importo della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero (che era stata già aumentata del 20% dall’art. 1, comma 445, lettera d) della legge n. 145/2018), determinando un incremento totale rispetto all’importo originario pari al 30% (art. 3, c.3, del decreto-legge n.12/2002 convertito dalla legge n. 73/2002 e successive modifiche ed integrazioni). Si ricorda che la sanzione amministrativa (cd. maxi-sanzione) per lavoro sommerso viene applicata in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Somministrazione irregolare e fraudolenta (Art. 29, c.4 e 5)
Il comma 4 dell’art. 29 reintroduce il regime sanzionatorio penale nei casi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoratori, anche fraudolenta, nonché di appalto e distacco irregolare (la normativa era stata oggetto di depenalizzazione). In particolare, viene modificato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003 per le citate fattispecie, con l’introduzione della pena dell’arresto in alternativa all’ammenda (i cui importi vengono aumentati rispetto alla normativa precedente). Vale la pena di sottolineare che viene sanzionato penalmente anche l’utilizzatore di lavoratori somministrati o intermediati in modo irregolare (arresto fino a 1 mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione). Il regime penale vale anche nei casi di appalto e distacco irregolari (e cioè in assenza dei requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 29 c.1 e 30 c.1 del d.lgs. n.276/2003) ove sia l’utilizzatore che il somministratore sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Vengono inoltre inasprite ulteriormente le pene nei casi di somministrazione fraudolenta e cioè nei casi in cui la medesima venga posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).
Infine, in relazione a tutte le predette fattispecie sanzionate dall’art. 18 del d.lgs. 276/2003, vengono previsti:
- l’aumento del 20% degli importi delle sanzioni in caso di reiterazione (se nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti);
- un limite minimo di € 5.000 euro e un limite massimo di € 50.000 euro per l’importo delle sanzioni;
- la destinazione di una quota parte degli importi delle sanzioni (20%) al Fondo INL per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato.
Viene conseguentemente abrogato l’art. 38-bis del DL n. 81/2015 che prevedeva l’applicazione di una ammenda in caso di somministrazione fraudolenta (art. 29, c.5).
Modifiche alla disciplina del LOAgri (Art. 29, c.6)
Il c.6 sostituisce la disposizione di cui al c. 354 dell’art. 1 L. 197/2022, in materia di prestazioni occasionali di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura (cd. LOAgri). La nuova norma stabilisce che, in caso di superamento del limite di durata previsto dal c. 344 (svolgimento dell’attività per 45 giorni annui), il rapporto di lavoro per prestazioni occasionali di lavoro subordinato, oggetto di comunicazione, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione, inoltre, mitiga la disciplina sanzionatoria in caso di utilizzo di categorie di soggetti diversi da quelli individuati al c. 344 (persone disoccupate, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 24 anni e detenuti o internati): detto utilizzo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore impiegato (prima: per ciascuna giornata di lavoro), salvo che la violazione del c. 344 da parte dell’impresa agricola non derivi da informazioni incomplete o non veritieri contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del c. 345. La medesima sanzione non verrà più applicata in caso di mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego, fermo restando l’applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative per questo adempimento.
Lista di conformità INL per aziende regolari (Art. 29, c.7, 8, 9)
Al c.7 dell’art. 29 viene introdotta e disciplinata una “Lista di conformità” a cui verranno iscritte le aziende nei confronti delle quali, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, non emergano violazioni o irregolarità. L’attestato di conformità rilasciato dall’INL determinerà l’iscrizione nella lista che sarà consultabile pubblicamente. L’iscrizione esclude l’azienda da ulteriori verifiche ispettive per un periodo di 12 mesi, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le nuove richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (c. 8). In caso di violazioni o irregolarità acquisite successivamente, l’INL provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità (c.9).
Esonero contributivo nel rapporto di lavoro domestico (Art. 29, c. 15, 16, 17 e 18)
A decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025, al datore di lavoro che stipula un nuovo contratto di lavoro domestico, verrà riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui). Tale agevolazione spetterà solo in caso di assunzione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato di lavoratori domestici che svolgono prestazioni di assistenza a soggetti anziani, con almeno 80 anni e con l’indennità di accompagnamento. Il datore di lavoro, destinatario dell’agevolazione, deve possedere un valore ISEE non superiore ad euro 6.000 (c.16). Il beneficio non spetta (c. 17) nel caso in cui tra il lavoratore e il datore di lavoro (o persona del suo nucleo familiare) sia cessato un precedente rapporto col medesimo lavoratore da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, c.3 secondo periodo, n. da 1 a 5, del DPR 31.12.1971 n. 1403 (ad es. invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, componenti comunità religiose o militare di tipo familiare etc.). L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9milioni per l’anno 2025, 58,8milioni per l’anno 2026, 27,9milioni per l’anno 2027 e di 0,6milioni per l’anno 2028, a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento. L’INPS, in caso di raggiungimento del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al tale beneficio (c.18).
Articolo 30 – Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce alcune nuove disposizioni che – a partire dal 1° settembre 2024 – renderanno meno oneroso il pagamento di contributi e premi omessi o evasi in caso di pagamento spontaneo, nonché nelle ipotesi di pagamento tempestivo sulla base di verifica ispettiva.
A fronte di queste novità positive, vengono riconosciute all’INPS maggiori poteri di vigilanza documentale al fine di accertare la correttezza dell’operato del contribuente.
Regime sanzionatorio in caso di contributi omessi o evasi (Art. 30, c.1)
Nel dettaglio, il c.1 della disposizione in commento modifica l’art. 116, c.8 della L. n. 388/2000, mitigando, alla lett. a), il regime sanzionatorio in caso di (ritardato) pagamento spontaneo entro 120 giorni, e prima di contestazioni/richieste da parte degli enti impositori, di contributi o premi dovuti (rilevabili da denunce/registrazioni obbligatorie) e non pagati nei termini di legge. In tali ipotesi non troverà applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento, restando dovuta solo la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento.Viene rivista altresì la lettera b) dell’art. 116, c.8 della L. n. 388/2000 che disciplina il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva (intenzionale) in caso di pagamento spontaneo prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi. La misura della sanzione viene differenziata in relazione alla tempestività del relativo versamento: se il versamento in unica soluzione viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se invece il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, il tasso è maggiorato di 7,5 punti. Lo stesso regime si applica anche in caso di pagamento in forma rateale (24 mesi), purché venga versata la prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate verrà applicata la sanzione ordinaria pari al 30% dell’importo. Viene, infine, introdotta una riduzione della misura pari alla metà delle sanzioni in caso di ritardato pagamento o di evasione contributiva rilevata d’ufficio o mediante verifiche ispettive da parte dell’ente impositore, sempreché il pagamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni (art. 116, c.8, lett. b-bis). Tale regime si applica anche in caso di pagamento in forma rateale (24 mesi), purché venga versata la prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate verrà applicata la sanzione in forma piena.
Regime sanzionatorio in caso di incertezze contributive (Art. 30, c.2., 3 e 4)
Il c.2 dell’art. 30 del D.L. n. 19/2024, modificando il c.10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di ritardato o mancato pagamento dei contributi o premi derivanti da incertezze circa l’obbligo contributivo (per contrastanti orientamenti amministrativi/giurisprudenziali e successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa), saranno dovuti solo gli interessi legali definiti all’art. 1284 c.c. (5% in ragione d’anno modificabile annualmente dal Ministero dell’Economia). Resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Poteri dei CdA e norma di miglior favore (art. 30, commi 3 e 4)
Il terzo comma ritocca la normativa (c. 15 dell’art. 116) che riconosce ai Consigli di amministrazione degli enti previdenziali il potere di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino agli interessi legali (possibilità prevista dal c. 8 del medesimo art. 116), per stabilire che essi potranno intervenire in caso di:
- oggettive incertezze circa l’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.
Infine, il comma 4 dell’art. 30 in commento fa salve le specifiche disposizioni di legge che dovessero prevedere un regime sanzionatorio più favore per il contribuente rispetto a quello introdotto dai primi 3 commi del medesimo art. 30.
Potenziamento attività di prevenzione INPS (Art. 30, c. 5 – 9)
Viene riconosciuto all’INPS il potere di regolamentare nuove forme di comunicazione/interlocuzione con il contribuente (e con il suo intermediario) finalizzate a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, anche sulla base di informazioni provenienti da altri soggetti/enti relative a rapporti di lavoro, imponibili o altri elementi rilevanti ai fini dell’imposizione contributiva. Più nel dettaglio, a far data dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso ad esso riferite raccolte con modalità e criteri definite mediante deliberazione del CdA INPS che verrà assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica (ed approvata dal Ministero del Lavoro). Il CdA dovrà altresì individuare le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione con il contribuente, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. Resta salva la possibilità del contribuente di segnalare all’INPS ulteriori fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi nei termini e nei modi individuati dal CdA INPS comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni (ridotte):
- in caso di omissione contributiva la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
- in caso di evasione contributiva la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Anche in tali casi è concesso il pagamento in forma rateale, subordinato al pagamento della prima tranche (c.8). In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini (c.9)., l’INPS procede alla notifica al contribuente dell’importo della omessa contribuzione con l’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in caso di omissione contributiva (sanzione non superiore al 40% dell’importo dovuto) ovvero pari al 30% in caso di evasione contributiva (sanzione non superiore al 60% dell’importo dovuto).
Potenziamento delle attività di vigilanza documentale dell’INPS (art. 30, c. 10-14)
A far data dal 1° settembre 2024, l’attività di vigilanza documentale dell’Istituto verrà potenziata e potrà basarsi anche su accertamenti e banche dati posti in essere da altre pubbliche amministrazioni alle quali l’istituto può accedere in base alla legislazione vigente, al fine di individuare l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, in tutto o in parte, non dovuti (c.10).
Al tal fine l’INPS può:
- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
- invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché’ a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’INPS.
La mancata comparizione e la mancata presentazione di atti e documenti richiesti, nei termini fissati dall’Istituto (che non potranno essere inferiori a 15 giorni), potranno costituire nell’eventuale di giudizio di accertamento che potrebbe scaturirne argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione. (c. 14). Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’INPS potrà formare “avviso di accertamento” (c.13) che, in caso di pagamento integrale spontaneo entro 30 giorni, beneficia di un regime sanzionatorio mitigato (50% della sanzione prevista). È prevista anche la possibilità di pagamento rateale subordinamento al versamento della prima tranche.
Si riporta una tabella sintetica che riassume le principali modifiche al regime sanzionatorio.
Articolo 31 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro – personale ispettivo
Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, verrà aumentato il contingente dei soggetti preposti ai controlli sul territorio, attraverso le seguenti misure:
- proroga fino al 31 dicembre 2025 delle facoltà assunzionali già previste per l’INL e non ancora esercitate;
- autorizzazione, per gli anni 2024-2026, all’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;
- aumento del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);
attribuzione di una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza ad un apposto capitolo del bilancio del Ministero del lavoro destinato ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale. Elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all’effettuazione della revisione.