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Agriturismo: verifiche

Apr 23, 2024 | Novità

In riferimento alla disciplina delle attività agrituristiche, fattorie didattiche, enoturismo ed oleoturismo, si ricorda che le aziende possono essere oggetto di verifiche sul rispetto delle norme previste in materia di:

  • requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche;
  • classificazione e caratteristiche delle strutture;
  • natura dei prodotti nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10% delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.

  • In merito al REQUISITO DELLA PRINCIPALITA’ DELL’ ATTIVITA’ AGRICOLA il doc. di riferimento  è la DUA presente sul sistema Artea;
  • Il calcolo delle attività agricole viene preso a riferimento l’ultimo Piano colturale e il registro di stalla presentato. Per l’applicazione delle ore Iavoro standard il reg. 46/04 prevede che l’azienda debba essere “condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola”.

Si sollecita pertanto verificare che le aziende agrituristiche associate, se hanno fatto variazioni di piano colturale dall’ultima Dua, abbiano comunque mantenuto la principalità.

Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo.

Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività art. 24 Sanzioni amministrative, l’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro.

  • Si ricorda infine in merito alla classificazione e caratteristiche della struttura che le strutture agrituristiche che offrono il soggiorno con pernottamento sono classificate con un numero di girasoli, compreso fra uno e cinque, che indica il livello dell’offerta di ospitalità rurale. L’attribuzione del livello di classificazione superiore a uno è stabilita in relazione al possesso dei requisiti indicati. La stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall’imprenditore deve essere esposta al pubblico all’interno dell’azienda in luogo ben visibile.
  • Le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche devono apporre, all’ingresso per gli ospiti dell’azienda, la targa identificativa disciplinata nel manuale d’uso grafico del marchio previsto dal d.m. 3 giugno 2014
  • In merito alla natura dei prodotti si rimanda al testo allegato.

Per informazioni scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it

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