In primo piano

DVR – Effetti del calore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa-tutela del lavoratore

Lug 29, 2022 | Novità

Tenuto conto delle elevate temperature manifestatesi oramai da due mesi, ribadiamo  nuovamente quanto precedentemente comunicato in merito alla prevenzione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori interessati dall’esposizione al  calore.

Il tema della “sicurezza dei lavoratori” in merito alle elevate temperature, dovute come detto al momento peculiare,  sono oggetto di particolare attenzione.

Alla data odierna non vi sono cambiamenti di carattere  normativo; si continua a far espresso riferimento a quanto stabilito dal d.lgs 81/2008 ovvero,  l’obbligo in capo al datore di lavoro, di verificare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, incluso quello dovuto all’ esposizione a microclima.

Infatti, anche le lavorazioni svolte ad elevate temperature, sia all’aperto che in ambienti chiusi, e senza adeguata ventilazione, devono essere oggetto di valutazione e l’azienda deve prevedere, nel DVR,  opportune misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

A questo riguardo, giova ricordare anche quanto previsto dall’art. 7 del CPL degli operai agricoli e florovivaisti,   che così recita “da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di  prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle  prestazioni stesse”.

 Detto articolato, permette una diversa modulazione dell’orario giornaliero per ovviare allo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo più caldo limitando così i citati rischi.

Le ultime novità